Non resta che sperare in una classe politica più diligente – di Michele Marino

Non resta che sperare in una classe politica più diligente – di Michele Marino

L’ordinamento della Repubblica italiana (Parte II della Costituzione) si fonda sulla ripartizione dei tre, fondamentali poteri dello Stato – legislativo, esecutivo e giudiziario – secondo il pensiero filosofico del Montesquieu, ma sono le assemblee parlamentari che rappresentano la massima espressione politica della nostra democrazia. In quelle aule abbiamo nelle scorse settimane assistito, a malincuore e senza pudore alcuno, prima alla delegittimazione del Governo Draghi, già sostenuto da quasi tutti i gruppi parlamentari, poi a reiterate ovazioni verso il medesimo, nella veste di Presidente uscente!

Non deve, pertanto, meravigliarci più di tanto lo strano fenomeno, seguente: la legge costituzionale n. 1 del 19/10/2020, approvata a larghissima maggioranza su iniziativa del Gruppo 5 Stelle (era un suo cavallo di battaglia “grillino”), e che ha modificato pesantemente gli articoli 56, 57 e 59 Cost. in materia di riduzione del numero dei parlamentari, portandolo ad un livello anche inferiore ad altri Paesi europei, è rimasta disapplicata in sede della Camera dei Deputati. Invece, ne conseguiva necessariamente  che le Camere dovessero adeguare i propri Regolamenti sulla scorta di siffatta revisione costituzionale; la qual cosa, in realtà, è stata fatta soltanto dal Senato con la Riforma deliberata dalla Giunta per il regolamento in aprile ’22 (Doc. II, n. 12), mentre il testo presentato dai Relatori della Giunta per il regolamento della Camera s’è fermato inopinatamente. Strano fenomeno, questo, per cui lo stesso organo, il Parlamento appunto, che delibera di autolimitarsi poi non è in grado di autoregolamentarsi!

Va detto anche che le direttive cui si ispirava la proposta di Montecitorio erano semplici e valide: a) gruppi parlamentari formati da un numero minimo di 14 deputati, b) norme dirette a contenere il trasformismo nel rispetto del patto tra elettori ed eletti. “Nulla quaestio”…

Naturalmente, dobbiamo apprezzare il buon lavoro compiuto dagli organi senatoriali con una serie di norme volte a semplificare e razionalizzare i lavori delle Giunte e delle Commissioni, ridotte a dieci sulla base di “affinità tematica” e dei lavori “ordinariamente assegnati alle 13 attuali”; ed anche la nuova composizione del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza, la valorizzazione della Commissione per le Politiche europee e l’istituzione del Comitato per la legislazione con alcuni spunti d’originalità circa la durata della carica di presidente ed ancora l’introduzione della “valutazione d’impatto” in merito ai profili di competenza. Ma soprattutto, diversi disincentivi alla cosiddetta “mobilità parlamentare”, peggior fenomeno di trasformismo da condannare.

Alcune riflessioni sorgono, ora, inevitabili: 1) viene rispettato il principio per cui le Camere sono organi permanenti, nel senso che “tra la Camera scaduta e quella neoeletta non si frappone alcuna interruzione temporale”? (L. Paladin, “Lezioni di diritto costituzionale”). Peraltro, va precisato che quanto ai lavori già iniziati nella precedente legislatura, l’attività non perfezionata deve essere ripresa da capo a cura degli organi neoeletti; 2) “i due rami del Parlamento sono tenuti a lavorare in tandem” (S. Traversa), pur nel rispetto del principio di autonomia che si esplica sia nei riguardi dei partiti/movimenti politici, sia nel potere di auto-organizzazione che consiste nel formare i Gruppi, le Giunte e le Commissioni sulla base dei rispettivi regolamenti; 3) se l’art. 61, c. 2, Cost. dispone: “Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”, si pone il quesito in merito a chi debba porre rimedio a questo “vulnus” normativo, dicasi mancata riforma del Regolamento della Camera dei deputati.

Tutto ciò premesso, c’è da augurarsi – ed è davvero importante! –  che la “Camera alta” o maggiormente rappresentativa vorrà adeguare il proprio Regolamento interno, in modo organico e rispettoso dei dettami costituzionali, tanto perché il diritto/dovere dell’elettorato attivo e passivo è anagraficamente più ampio, quanto per il maggior numero di rappresentanti eletti “a suffragio universale  e diretto”. E potrà farlo in piena, assoluta autonomia, a riguardo della quale nel merito non è dato sapere se si allineerà ai principi ed alle finalità adottati scrupolosamente dal Senato della Repubblica e/o riterrà opportuno seguire la falsariga del testo proposto dai deputati-relatori della precedente legislatura (XVIII).

In ultima analisi, non resta che sperare in una classe dirigente e rappresentativa della volontà popolare che sia più diligente e responsabile, dotando “la prima casa” del popolo italiano di un “arredamento” adeguato e funzionale alle aspettative di una nazione desiderosa di uscire dal tunnel della crisi post-pandemica, economica e di adesione al conflitto russo-ucraino.

Michele Marino