Diritti per l’infanzia: ancora questi sconosciuti

Diritti per l’infanzia: ancora questi sconosciuti

Il 2 settembre del 1990 entrò in vigore la Convenzione dell’Onu sui diritti per l’Infanzia. L’Italia la ratificò  il successivo 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. Ad oggi i paesi al mondo che l’hanno fatta entrare nel proprio ordinamento sono 196. Tra i paesi che non l’hanno ancora firmata vi sono gli Stati Uniti d’America.

Come ricorda l’Unicef,  quattro sono i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

  1. Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
  2. Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
  3. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione internazionale.
  4. Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

Previsti successivamente tre protocolli cosiddetti facoltativi che riguardano: il coinvolgimento dei minori in conflitti armati; la vendita e prostituzione di bambini; sulle procedure di reclamo.

In realtà il problema dei minori sfruttati, oggetto di commercio, abusati e inascoltati, resta ancora del tutto irrisolto.