Draghi e la Giustizia – di Primo Fonti

Draghi e la Giustizia – di Primo Fonti

Sulla riforma della “giustizia” penale il Governo Draghi ha scoperto le carte. Disponendo di risorse finanziarie straordinarie  provenienti dal  c.d. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, in ambito penale, incidono essenzialmente sui tempi del processo e sul sistema sanzionatorio, la riforma approvata dal Governo, sulla quale dovrà esprimersi il Parlamento, impone una distinzione di prospettive che variano dalle misure urgenti, al modo della prescrizione, dalla “durata ragionevole e “giusto processo” alla giustizia riparativa, dalla questione carceraria alla necessaria risocializzazione, dall’obbligatorietà dell’azione penale alla crisi di fiducia nella magistratura…e alla questione del CSM.

In considerazione della complessità della materia è opportuno affrontare distintamente le prospettive enunciate, iniziando dalle misure urgenti e dalla prescrizione, aggiornando di volta in volta i contributi del gruppo di lavoro costituitosi nella fase transitoria del partito.

Misure urgenti

E’ di immediata percezione  come l’obiettivo di ridurre i tempi del processo  verrebbe vanificato in assenza di interventi urgenti non solo nell’ammoderna-mento tecnologico delle strutture e delle risorse materiali ma anche nell’adeguamento numerico e formativo del personale (magistrati in primo luogo, ma non solo).

Si tratta di questioni di non poco conto da cui dipendono gli obiettivi prefissati e posti quali condizione per accedere alle ingenti risorse messe a disposizione dalla UE.

Le forze politiche, gli operatori di giustizia e la stessa opinione pubblica dovrebbero comprendere che l’immediato impulso alla digitalizzazione “resterà qualcosa di inutile senza il continuo aggiornamento delle strutture e di tutti gli operatori giudiziari a partire dai magistrati e avvocati ma anche collaboratori amministrativi e addetti alle segreterie.”

Non solo ma sarà necessario “attivare seri e stringenti controlli sostanziali perché i fondi erogati vengano davvero spesi per il fine indicato superando ogni ostacolo burocratico.”

Inoltre, l’incremento del personale  dovrà essere “accompagnato e seguito da ampie verifiche sulla dislocazione di quelle che continuiamo a chiamare  “risorse umane”, ma soprattutto da affinamento degli strumenti per misurare e stimolare l’impegno di lavoro di ognuno, e non sulla base di rilevazioni statistiche meramente  quantitative.”

Quanto alla promessa della più piena attuazione dell’ “ufficio del processo,  con l’apporto di qualificate energie giovanili a supporto anche di una più documentata predisposizione del materiale per i giudizi,  sarà certamente utile, a patto che non diventi un fattore di più o meno ampio disimpegno dei magistrati dal compito irrinunciabile di seguire personalmente tutti i dettagli e i risvolti essenziali , in fatto e in diritto, della materia da istruire e/o da giudicare, nonché dello scorrere dei processi che sono loro attribuiti, nell’esercizio delle funzioni sia nelle funzioni requirenti così come in quelle giudicanti, di carattere monocratico o collegiale, tanto nel settore civile quanto in quello penale”.

La prescrizione del reato

Il tema della prescrizione del reato presenta indubbi agganci con la prima prospettiva qui enunciata. La scelta del Governo, com’è noto, non coincide esattamente col progetto Lattanzi, in ossequio ( eccessivo ?) alla mediazione politica.

Il testo del Governo Draghi prevede che dopo la sentenza di primo grado non decorre la prescrizione e prevede tempi certi per l’appello ( due anni, salvo proroga di un anno)  e il ricorso in Cassazione ( un anno ,salvo proroga di 6 mesi),a pena di improcedibilità ( con esclusione dei reati imprescrittibili, punibili con l’ergastolo).

Vero è che gli interventi urgenti di cui si è detto, mirando a rendere strutturalmente più rapidi i processi, dovrebbero di per sé attenuare la rilevanza del meccanismo, ma questa non può uscirne del tutto annullata, e d’altro canto, “…qualsiasi criticità della specifica disciplina della prescrizione è destinata a riverberarsi negativamente sull’attuazione del principio della “ragionevole durata” dei processi.”

A proposito è appena il caso di richiamare la recente sentenza n.140/2021 della Corte Costituzionale ( del 25 maggio u.s.le cui motivazioni sono state depositate il 6 giugno)   ha dichiarato incostituzionale la norma del Cura Italia  laddove sospende la prescrizione  prevista all’art.83 co.9, affermando due principi: la necessità di predeterminare per legge ( principio di legalità)il termine entro il quale sarà possibile l’accertamento del processo, con carattere di definitività, della responsabilità penale “  e l’obbligo di calcolare il tempo della prescrizione in termini di ragionevolezza e proporzionalità. Due principi che la legge 3/2019 (Bonafede) non osserva.

D’altra parte neppure è condivisibile un uso strumentale della prescrizione se , all’opposto,  “si permette che per guadagnare la prescrizione si possa speculare sul legame tra la data di commissione del reato e il momento da cui la prescrizione stessa si fa decorrere (il che premia le capacità di occultamento dei reati, solitamente massime negli autori dei “crimini dei colletti bianchi” come corruzione e affini)  e/o si torni a una pressoché totale assenza di freni a un uso di appelli e ricorsi miranti soltanto ad allungare artificiosamente  processo.”

Il nostro auspicio, in conclusione, è che in Parlamento si superino le opposte estremizzazioni fondate su pregiudiziali ideologiche o demagogiche e prevalga il confronto delle idee, pacato e approfondito nella convinzione che la “giustizia” è un bene comune da salvaguardare nell’interesse di tutti e per tutti. ( Segue )

Primo Fonti

( Nota: le parti in corsivo sono opera del Prof. Mario Chiavario e sono state inserite su sua cortese autorizzazione)