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Vittime di reato in Costituzione. Un’occasione mancata per una efficace tutela processuale (2) – di Mario Pavone

Quella che segue è la seconda parte dell’articolo pubblicato ieri (CLICCA QUI)

Le fonti internazionali

Inoltre, va sottolineato che il “Giusto Processo” venne introdotto anche in base alle fonti sovranazionali recepite dal nostro Ordinamento, ed in particolare dall’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 46 comma 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che assurge al rango di norma costituzionale europea che costituisce nel diritto interno una fonte diretta di rango superiore, poiché attiene ad un diritto inviolabile.

Secondo l’art. 6, par. 1 “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, istituito per legge”.

In conseguenza: a. la persona offesa nel procedimento penale, indipendentemente dalla costituzione di parte civile, anche nel nuovo codice, conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, e non di parte; b. ai sensi dell’art. 79 cpp, la parte danneggiata può costituirsi parte civile a partire dall’udienza preliminare e che, prima di tale momento, può esercitare determinati poteri (art. 90 cpp), in ordine ai quali le autorità interne sono tenute a fornire tempestiva informazione (art. 90-bis cpp); c. la persona offesa ha diritto di essere informata, senza pregiudizio del segreto istruttorio, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela, in ordine allo stato del procedimento (art. 335, comma 3-ter, cpp), di svolgere attività investigativa (art. 327-bis cpp), di essere assistita da un difensore (art. 101 cpp); d. in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, la persona offesa dal reato o il querelante, anche a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 212/2015, che ha rafforzato la posizione della vittima del reato, possono considerarsi parti del suddetto procedimento prima della loro costituzione come parte civile, senza che ciò contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost., ben potendo la persona offesa svincolarsi dall’esito di quel procedimento, promuovendo un’autonoma domanda risarcitoria in sede civile senza alcuna compromissione del proprio diritto di difesa.

Il risarcimento della Vittima

Anche per tali ragioni, il ristoro dei danni sofferti dalla Vittima costituiva un passaggio essenziale della Riforma Costituzionale in atto posto che, in base a quanto sancito dalla Direttiva Europea del 2012/29/UE, nel quadro normativo delineato dal Parlamento manca persino ogni riferimento ad una tutela indennitaria da parte dello Stato, aspetto più volte discusso in Dottrina, derivante dalla c.d. “responsabilità oggettiva dello Stato per i danni subiti dalla Vittima di reato”, specie nei casi della incapienza dello imputato (v. ex multis, L. Magliaro, La vittima del reato nel processo penale).

Inoltre, la Corte Europea di Strasburgo, nell’interpretare la norma, ha anche stabilito che il diritto al risarcimento della persona offesa da parte dello Stato costituisce un diritto civile soggettivo e, quindi, ogni istanza connessa deve essere sottoposta ai principi dell’art. 6 CEDU (v. sentenza del 27/5/1997 Rolf Gustafson c/ Svezia).

Infine, alla luce delle attuali tutele costituzionali assicurate all’imputato, la Dottrina più autorevole ritiene che sarebbe possibile definire come “giusto” solo un processo caratterizzato da una ragionevole durata e che rispetti il contraddittorio tra le parti, ove si formano le prove e l’imputato sia posto in condizione di difendersi dalle accuse mosse a suo carico dinanzi ad un Giudice equidistante, terzo ed imparziale.

Tuttavia, il fatto che la funzione stessa del processo costituisca una garanzia per l’imputato, non può essere escluso che possa essere anche il luogo destinato alla piena soddisfazione delle legittime doglianze della vittima, poiché essa non rappresenta un ostacolo alla definizione del giudizio ma, al contrario, costituisce il punto di partenza di un diverso percorso per una piena tutela delle Vittime dei reati.

Invero, l’aver sancito nella Costituzione i principi di eguaglianza e di rispetto della dignità della persona, costituiva il necessario ambito per collocare la tutela della persona danneggiata e la sua richiesta di giustizia modificando la norma introdotta che risultava carente sul punto.

A tanto aggiungasi che ogni evento pregiudizievole per la vittima provoca una reazione che interessa non soltanto la vittima stessa, ma l’intera Collettività e, come tale, costituisce un principio valido erga omnes meritevole della sua collocazione nella Costituzione e nel Giusto Processo che deve concludersi con una decisione imparziale in cui il Giudice dovrà necessariamente affermare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato e provvedere sulle istanze risarcitorie della Vittima.

In tal caso, il ruolo dello Stato sarà quello di indennizzare la Vittima, in caso di incapienza del reo, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Direttiva 2012/29/UE.

Gli interventi normativi che si sono succeduti negli anni, a tutela della posizione della vittima, sono avvenuti in un percorso virtuoso ed è evidente che tale percorso non può prescindere dalla necessaria partecipazione della vittima nel processo finalizzata a fornire ad esso il suo contributo per pervenire all’esito finale.

Anche la recente Riforma della Giustizia “Cartabia” nel 2022 è intervenuta per meglio precisare il ruolo ed i diritti della parte offesa. In questo contesto, sono stati adottati strumenti diretti a garantire, in primo luogo, il diritto di informazione della persona offesa, tanto della vicenda processuale quanto dei diritti e delle possibilità di intervento legati al ruolo di persona offesa finalizzati a permettere la partecipazione al processo, prevedendo anche strumenti economici per sostenere le spese del giudizio.

Infine, l’aspetto più significativo è stato l’esigenza di garantire alla vittima la protezione dal processo per evitare la cd. “vittimizzazione secondaria”. Pertanto, anche sotto questo profilo, gli interventi legislativi si sono susseguiti nella prospettiva di limitare il più possibile la sottoposizione della vittima a una molteplicità di esami e interrogatori e di garantire che questi avvenissero comunque adottando tutte le misure più idonee, con modalità protette, per consentire il minor pregiudizio possibile per la vittima che costituisce il “soggetto debole”.

Anche tali considerazioni giustificavano la necessità di introdurre una norma di tutela costituzionale delle Vittime, nell’ambito ed in aggiunta a quella già varata dal Legislatore con l’art 111 della Costituzione.

Conclusioni

In base alle osservazioni innanzi articolate, si possono trarre alcune conclusioni.

Dopo il lungo percorso di civiltà compiuto dal processo penale in favore dell’imputato, ma, soprattutto, dopo avere introdotto nella Costituzione il principio della parità delle parti, per potersi avere un «giusto processo», diviene inevitabile l’inserimento nella norma costituzionale anche della tutela della Vittima del reato che appare come la meno protetta dall’Ordinamento.

Una delle tappe fondamentali di questo cammino riguarda l’attenzione rivolta alla vittima in relazione all’accertamento giudiziale del reato, con la previsione di norme che garantiscano l’informazione, la presenza e la difesa nel processo, nonché la tutela dalla vittimizzazione secondaria mediante l’adozione di strumenti processuali che limitino l’impatto negativo che può derivare dal processo.

Tuttavia, la mancanza di un esplicito fondamento costituzionale di tale tutela nel processo si riverbera soprattutto all’interno del processo penale, in cui la vittima del reato trova spazio soltanto se si costituisce parte civile e da ciò deriva una sorta di emarginazione che, proprio per questo, deve trovare un effettivo riconoscimento del suo ruolo anche nella nostra Carta costituzionale.

Tanto meno costituirebbe un ostacolo alla rapida definizione del processo o che potrebbe “alterare” il corso del giudizio e la decisione finale del Giudice in base alle istanze risarcitorie della Vittima.

Per contro, va sottolineato che la funzione stessa del processo di garanzia per l’imputato, consente che esso possa trasformarsi nel luogo destinato alla piena soddisfazione della vittima, favorendo nei suoi confronti il pieno riconoscimento delle istanze risarcitorie ovvero indennitarie, che sono essenziali, anche con il ricorso alla Giustizia Riparativa, introdotta nel 2022 con la citata Legge Cartabia che rappresenta la migliore risposta per la definizione alternativa del conflitto generato dal reato e per rispondere concretamente ai suoi bisogni.

L’auspicio è, quindi, che il Legislatore voglia riconsiderare la Riforma in atto come il giusto completamento di un percorso durato anni ed individuare una corretta collocazione in Costituzione della tutela anche processuale della Vittima che costituisce il vero dramma della Giustizia.

Mario Pavone