CronacaUltime notizie

Vittime di reato: altra occasione persa? – di Mario Pavone

La Camera dei Deputati, alla fine dello scorso mese di maggio, ha approvato all’unanimità la proposta di legge costituzionale per le Vittime di reato in base alla quale all’articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, viene inserito il seguente: “La Repubblica tutela le vittime di reato”.

Invero, tale modifica era stata già stata approvata dal Senato a gennaio del 2025, suscitando non poche perplessità tra gli studiosi della delicata materia per la scelta operata dal Legislatore. Tuttavia, si tratta di una modifica che, per la definitiva approvazione, renderà comunque necessaria un’altra rilettura e deliberazione delle Camere nella speranza di un ripensamento del Parlamento sui contenuti della norma e la sua infelice collocazione.

In precedenza, il primo testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama prevedeva modifiche all’art. 111 della Carta Costituzionale. Nondimeno, la Commissione Giustizia ritenne che l’inserimento della modifica all’interno dell’articolo 111, che disciplina il c.d. Giusto Processo “avrebbe alterato il rapporto tra il Pubblico Ministero e la difesa e sarebbe stato molto pericoloso per gli effetti che avrebbe potuto provocare all’interno del processo”, affermazione questa di per sé mai chiarita a sufficienza e comunque in aperto contrasto con un’efficace tutela processuale per la Vittima, sulla quale non è stata spesa una parola.

Pertanto, dopo alcune audizioni si decise di inserire la nuova norma non più nell’art. 111 bensì nell’art. 24 della Costituzione che, oltre a sancire il diritto di difesa, indica coloro che possono agire in giudizio, ritenendola sede più adatta a recepire questa modifica, affermazione che non trova alcun riferimento nel testo in vigore, di fatto lasciando fuori le Vittime da una espressa indicazione della tutela processuale di rango costituzionale, come chiariremo oltre.

Per contro, secondo alcuni Parlamentari “questa proposta di revisione costituzionale sarebbe in linea con la normativa dell’Unione europea che ha sviluppato negli anni una crescente attenzione verso la figura della vittima, anche in risposta all’aumento dei fenomeni criminali transnazionali e alla necessità di garantire standard comuni di tutela”. Anche questa affermazione non coincide con i dettami Europei come diremo oltre.

Per altri “il testo licenziato rappresenterebbe un passo serio e misurato nella direzione di tutelare le vittime di reato senza però comprimere le garanzie costituzionali degli imputati”. È stato anche affermato che “La Costituzione può essere cambiata, ma le modifiche devono apportare un miglioramento per i cittadini e per tutto il nostro Paese, un passo avanti rispetto a valori e diritti, un adeguamento alle nuove sfide che la società contemporanea ci pone. Questo provvedimento è un caso di modifica positiva della nostra Costituzione”.

Infine, “La figura delle vittime è spesso svilita, si pensi alla vittimizzazione secondaria nei femminicidi: c’è bisogno di maggior tutela per questa parte del processo penale spesso ai margini, se non si costituisce parte civile, ci sono vittime di aggiotaggio, dei disastri ambientali, della criminalità, degli incidenti sulla strada e sul lavoro, tutte e tutti loro hanno pieno diritto di cittadinanza ed il nostro pensiero va alle loro sofferenze ingiuste” (ma non al loro ristoro per i danni patiti- Ndr). E ancora. “Per troppo tempo la vittima è rimasta una figura marginale nel procedimento penale. Dietro questa definizione vi sono donne vittime di violenza, famiglie spezzate dalla criminalità, anziani raggirati, lavoratori colpiti da estorsioni e usura, minori abusati, cittadini segnati da ferite permanenti. Costituzionalizzare questo principio significa rafforzare un percorso di civiltà giuridica già avviato negli ultimi anni. Rafforzare la tutela della vittima non deve mai tradursi in una compressione del principio di non colpevolezza o del diritto di difesa. Uno Stato democratico maturo deve saper tenere insieme entrambe le esigenze”.

Da tali dichiarazioni, tuttavia, sebbene traspare la necessità di mantenere fermo l’equilibrio costituzionale e le garanzie dello Stato di diritto in favore delle Vittime, di certo tale intento non può essere raggiunto attraverso la modifica introdotta che assume una diversa connotazione, sicuramente meno garantista.

Gli effetti negativi della modifica

Il testo approvato, quindi, passa nuovamente all’esame del Parlamento sebbene risulti del tutto evidente la erroneità giuridica della collocazione della modifica nell’art 24 della Cost. che disciplina il c.d. “diritto di difesa” in base al quale, come sancito dalla norma attualmente vigente, “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio”.

Ne consegue che, proprio in base alla norma modificata, il “diritto alla difesa” apparteneva già anche alla Vittima di reato, e che, per tale ragione, non aveva bisogno alcuno di essere riscritta con la modifica approvata, mentre sarebbe stato più opportuno assicurarne una più ampia tutela processuale inserendola nell’art 111 Cost. del c.d. Giusto Processo, come inizialmente affrontato.

Inoltre, i dubbi su tale modifica scaturiscono anche dal fatto che impedirebbe un’effettiva tutela processuale della vittima, come invece affermato nei vari DDL sottoposti all’esame della stessa Commissione senatoriale, anche perché sarebbe stata più appropriata del ricorso al più generico “diritto alla difesa” poiché la norma modificata, invero, non contiene alcun riferimento a contenuti processuali, regolatori della delicata materia, che si rinvengono, invece, nell’art. 111.

Per tale ragione, sarebbe stato più opportuno intervenire sulla suddetta norma vigente integrandola nei suoi contenuti con la tutela della Vittima alla stregua dei diritti già riconosciuti all’imputato.

L’art 111 e il Giusto Processo

Il tema del “Giusto Processo” è stato spesso posto al centro del dibattito politico, soprattutto per le implicazioni derivate da fatti di cronaca che l’Opinione Pubblica considera particolarmente esecrabili e meritevoli di una giustizia immediata e certa.

Dal punto di vista processuale, la svolta decisiva per la tutela dei diritti dello accusato/imputato è avvenuta con il passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio, introdotto nel nostro Ordinamento proprio attraverso il “Giusto Processo” ed inseriti dal Legislatore nell’art. 111 in cui il primo comma chiarisce che: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge».

Inoltre, la Legge Costituzionale n. 2 del 1999, istitutiva dell’art. 111, al comma 3, prevede che «Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».(Segue)

Mario Pavone