Potere di nomina e Capo dello Stato: il rischio con il Melonellum – di Umberto Baldocchi
In margine ad una osservazione di Cassese
Il prof. Sabino Cassese, intervistato sulla legge elettorale in una trasmissione televisiva mattutina sulla TV 7 , del 12 ottobre, ha precisato, in merito alla questione di costituzionalità legata alla indicazione del “premier” nel programma della coalizione, che l’attribuzione del potere di “nomina” al Presidente della Repubblica non coincide col potere di “scegliere” e quindi la legge non lederebbe alcuna prerogativa presidenziale.
Una osservazione che certo non ho competenze per discutere ma che mi pare potrebbe essere fondata. Il Presidente della Repubblica ha svariati campi in cui può “nominare”, ma il termine non necessariamente implica lo “scegliere”, può anche significare investire di un potere persone alla cui selezione altri organi hanno concorso. Laddove la “nomina” coincide con una “scelta” (è il caso dei giudici costituzionali di nomina presidenziale all’articolo 135) la Costituzione lo dichiara apertamente.
Non è invece questo il caso della nomina del Presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato. E credo anche non senza motivo. In questo ambito nella nostra democrazia proporzionale ( privo della “sfiducia costruttiva” tedesca) , le vicende della formazione dei governi richiedevano talvolta un intervento più “notarile” talaltra più “politico” del Capo dello Stato, per ovviare ai problemi di una democrazia parlamentare priva di seri meccanismi di razionalizzazione. I governi detti “tecnici” erano espressione ad esempio di un potere di nomina più autonomo e distinto rispetto a decisioni partitiche che non riuscivano a produrre unità. Era il cd. “potere a fisarmonica” adattabile alle mutevoli esigenze della formazione dei governi. “Nominare” poteva includere o non includere lo “scegliere”. Questa flessibilità non era però un difetto, ma una garanzia di funzionamento del sistema. Una interpretazione univoca avrebbe infatti irrigidito pericolosamente il sistema.
Quando siamo passati dal parlamentarismo proporzionalistico a quello maggioritario, cioè dal Mattarellum in poi, la nomina del presidente del Consiglio era divenuta decisamente una sorta di sanzione delle scelte del corpo elettorale, essendo la scelta della persona/premier il risultato automatico di un sistema bipolare in cui la scelta era direttamente degli elettori (Berlusconi nel 1994, Prodi nel 1996, Berlusconi nel 2001 ecc.).
Ma qui sta il problema. La nuova legge elettorale presenta, tra le altre peculiarità, una radicale diversità da tutte quelle che l’hanno preceduta nella intera storia repubblicana. L’esito del voto può essere ambivalente, cioè generare tanto una configurazione maggioritaria con un “vincitore” (se una coalizione raggiunge il 42%) ed una configurazione proporzionale in cui non c’è nessun vincitore, ma c’è invece una pluralità di rappresentanze, che impropriamente definiamo pareggio.
Ed in questo ultimo caso potrebbe ben succedere che il partito di un premier designato, senza premi di maggioranza, ottenga meno voti della lista partitica della medesima coalizione (o di altra coalizione) guidata da un deputato che non è il premier designato preventivamente. In questo caso sarebbe opportuno il potere di coordinamento e consultazione più libero possibile nelle mani del presidente della Repubblica. Ma potrebbe esser tale in questo caso il potere presidenziale, potrebbe il Presidente sentirsi libero di conferire l’incarico a chi non è stato preventivamente indicato come premier nel programma votato dagli elettori? O sarebbe invece vincolato dalla legge elettorale a conferire l’incarico al premier designato preventivamente anche se a capo di una lista che non ha la maggioranza dei voti?
La flessibilità costituzionale a questo punto non risolverebbe il problema, ma lo complicherebbe. E non basta, mi pare, a chiarire il problema neppure il testo di nuovo inserimento. All’ultimo periodo del comma 3 è stata infatti introdotta la seguente affermazione: “ Sono fatti salvi (sic!) le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione nonché il rispetto di quanto disposto dall’articolo 67 della Costituzione” (Gazzetta Ufficiale, testo online, Legge 9 ottobre 2026, n. 180, 9/10/2026, p. 2).
L’ambivalenza del termine “nominare” è stato un utile fattore utile di flessibilità, che ha consentito un intervento presidenziale adeguato tanto entro i contesti maggioritari quanto in quelli proporzionali. Ma non rischia di divenire un elemento di fragilità se la legge elettorale configura una duplice possibile esito del voto, sia proporzionale, sia maggioritario? L’ambivalenza del testo costituzionale non rischia di aprire la strada ad un conflitto istituzionale tra opposti parti politiche? Può questo rischio essere escluso dal testo di nuovo inserimento? E’ poi bene ricordare che il conflitto istituzionale si collocherebbe in un contesto in cui il nuovo Parlamento dovrà affrontare qualcosa di ben più pericoloso dei “nuvoloni all’orizzonte”.
Umberto Baldocchi