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Fisco a due velocità: la beffa per i pensionati che arrivano a pagare il 44% mentre la Flat Tax premia fino a 100mila euro

La nuova manovra di bilancio ripropone una questione mai risolta del sistema tributario italiano: la diversa imposizione fiscale tra chi percepisce un reddito da pensione o da lavoro dipendente e chi esercita un’attività autonoma beneficiando del regime forfettario. In Italia il fisco continua a muoversi su due binari paralleli. Ci sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, assoggettati al regime ordinario dell’IRPEF progressiva e una parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti che può accedere a un regime fiscale sostitutivo, caratterizzato da un’imposizione sensibilmente più contenuta.

Da un lato, il prelievo progressivo dell’IRPEF, che può raggiungere, considerando anche le addizionali, un’aliquota marginale del 44% e oltre; dall’altro, un’imposta sostitutiva del 15%, che la nuova Legge di Bilancio propone di estendere fino a 100.000 euro di ricavi o compensi. Una differenza che solleva interrogativi sulla concreta applicazione del principio di progressività sancito dalla Costituzione.

La nuova manovra economica, approvata dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e ora all’esame parlamentare, non modifica questa impostazione. Anzi, con l’innalzamento della soglia del regime forfettario da 85.000 a 100.000 euro, ne amplia ulteriormente la portata. Il confronto tra chi vive di pensione e chi esercita un’attività professionale in regime agevolato ripropone così un problema di equità fiscale che merita di essere affrontato senza semplificazioni, ma anche senza eludere le differenze sostanziali tra i due trattamenti.

Il prelievo alla fonte e il peso dell’IRPEF

Un pensionato con un reddito medio-alto non ha particolari margini di scelta sulla propria imposizione fiscale. L’INPS applica direttamente le ritenute IRPEF sull’assegno, alle quali si aggiungono le addizionali regionali e comunali. L’aliquota ordinaria massima è del 43%, ma il prelievo marginale complessivo può arrivare, a seconda del territorio, intorno al 44-46%.

Sappiamo che questa percentuale non si applica all’intero importo della pensione, ma alla quota di reddito che ricade nello scaglione più elevato. Resta tuttavia il fatto che, superate determinate soglie, una parte consistente del reddito aggiuntivo viene assorbita dal prelievo fiscale.

C’è poi un altro elemento da considerare: il pensionato non può dedurre i costi ordinari che sostiene per vivere. Le spese per utenze, carburante, manutenzione dell’abitazione, trasporti e strumenti tecnologici vengono affrontate con il reddito netto, dopo che le imposte sono già state trattenute. Una condizione che riguarda anche i lavoratori dipendenti e che rende particolarmente rigido il rapporto tra reddito lordo, imposizione e disponibilità effettiva.

La Flat Tax al 15% e la soglia dei 100mila euro

Sul fronte opposto, il regime forfettario riservato alle partite IVA consente di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività nei primi cinque anni, in presenza dei requisiti previsti.

La novità contenuta nel disegno di Legge di Bilancio 2027 consiste nell’innalzamento della soglia di accesso al regime da 85.000 a 100.000 euro di ricavi o compensi. Un ampliamento significativo, che consente a una platea più ampia di professionisti e lavoratori autonomi di beneficiare della tassazione agevolata.

Occorre tuttavia chiarire che il regime forfettario non consente di dedurre analiticamente le singole spese sostenute per l’attività, come avviene nel regime ordinario. I costi vengono considerati attraverso coefficienti di redditività stabiliti in relazione alla tipologia di attività, mentre dal reddito così determinato possono essere dedotti, tra l’altro, i contributi previdenziali obbligatori.

La differenza rispetto al regime ordinario rimane comunque sostanziale: l’imposta sostitutiva del 15% prende il posto dell’IRPEF e delle relative addizionali, sottraendo il reddito così determinato alla normale progressività delle aliquote. Va inoltre ricordato che l’estensione a 100.000 euro riguarda, nel disegno di legge, le imposte sui redditi, mentre per l’esenzione IVA resta la soglia di 85.000 euro, in attesa dell’autorizzazione europea. Si delinea dunque un regime con due differenti soglie di riferimento.

Il nodo dell’articolo 53 della Costituzione

È qui che il confronto assume una dimensione che va oltre la semplice differenza tra aliquote. L’articolo 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Naturalmente, l’esistenza di regimi fiscali agevolati non costituisce di per sé una violazione di questo principio, che deve essere valutato considerando il sistema tributario nel suo complesso. Ma resta legittimo domandarsi se la progressiva estensione di regimi sostitutivi, accanto alla tassazione ordinaria che continua a gravare su pensionati e lavoratori dipendenti, sia davvero coerente con un’equa distribuzione del carico fiscale.

La manovra 2027 interviene anche sull’IRPEF, estendendo l’aliquota del 33% fino a 55.000 euro e producendo quindi un beneficio anche per i redditi da pensione e da lavoro dipendente. È un intervento che va riconosciuto, ma che non modifica la diversa architettura dei due regimi fiscali.

Rimane così una questione di fondo: mentre pensionati e lavoratori dipendenti continuano a essere assoggettati alla progressività ordinaria, una parte dei lavoratori autonomi può beneficiare di un’imposizione sostitutiva che arriva al 15% anche per ricavi o compensi fino a 100.000 euro.

Non si tratta di negare la necessità di sostenere il lavoro autonomo — riconoscendo l’intrinseca aleatorietà del mercato, l’assenza di ammortizzatori sociali tradizionali come la cassa integrazione o il TFR e il rischio d’impresa che grava sulle spalle delle partite IVA — né di ignorare la complessità di gestire la transizione tra i regimi, che spesso rischia di generare bruschi salti d’aliquota (tax cliff) per chi supera i limiti di fatturato. Si tratta piuttosto di chiedersi se sia ragionevole continuare ad ampliare le differenze tra contribuenti che partecipano, ciascuno secondo le proprie possibilità, al finanziamento della spesa pubblica e dei servizi essenziali.

La progressività fiscale non può essere soltanto un principio costituzionale da richiamare nelle dichiarazioni di principio. Deve trovare una traduzione concreta nell’equilibrio complessivo del sistema tributario. Ed è proprio questo equilibrio che la nuova manovra lascia ancora una volta senza una risposta convincente.