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La riapertura dei Tribunali minori: decisione efficace? – di Mario Pavone

In questi giorni la Camera dei Deputati ha iniziato l’esame del disegno di legge AC 2646 (in allegato) presentato dal Governo per la riapertura e il ripristino di alcuni Tribunali minori e delle Sezioni distaccate, che vennero soppressi con la Riforma varata nel 2012, allo scopo dichiarato di assicurare tempi più brevi per i procedimenti in corso e quelli nuovi che, nonostante le buone intenzioni affollano, tuttora, le Aule di Giustizia favorendo così la irrimediabile prescrizione dei reati.

Si tratta, comunque, di un’esigenza sentita da parte di vari soggetti ma che ha prodotto notevoli discussioni sulla proposta della revisione della attuale geografia giudiziaria in cui sono emerse opinioni favorevoli o contrarie da varie parti che, per tale ragione, occorre analizzare alla luce dell’attuale situazione deficitaria dell’Amministrazione della Giustizia e delle Riforme mancate o inattuate da parte del Legislatore.

Il disegno di legge del Ministro della Giustizia Carlo Nordio punta a ripristinare presidi di giustizia in diverse località (come Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto) per garantire la prossimità del servizio giudiziario sia ai cittadini che alle Imprese.

Il provvedimento per la riapertura di alcune sedi è sostenuto dalle Associazioni imprenditoriali come la Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti, Confimi e Confapi, che ne hanno sottolineato la necessità sulla base dell’asserito legame tra giustizia efficace e vicinanza territoriale.

Inoltre, la Confederazione dei Giudici di Pace, intervenuta in audizione alla Camera, ha chiesto di valorizzare la giustizia minore e di includere gli uffici del Giudice di Pace nella riforma, già impegnati nell’ambito della c.d. Giustizia Minore anche alla luce della recente Riforma del settore avvenuta con la Legge Cartabia n.150/2022.

Un parere contrario è stato espresso dall’ANM Associazione Nazionale Magistrati che si è opposta fermamente al progetto di riapertura, sostenendo che molti piccoli Tribunali siano fonte di uno spreco di risorse e soffrano di gravi carenze di organico, mentre ha ribadito la proposta, già avanzata nei mesi scorsi dopo il fallimento del Referendum costituzionale consultivo, che prevede, invece, la soppressione di ulteriori 87 tribunali minori con meno di 30 giudici o 10 pubblici ministeri, concentrando le attività nei centri maggiori benché gli stessi arranchino per la carenza del personale a cui il Legislatore ha affiancato, solo di recente, un l’Ufficio del Processo che tarda ad entrare in funzione per sollevare i Magistrati dal carico processuale in aumento grazie ai nuovi reati introdotti e l’aumento della criminalità dilagante.

In questa ottica, l’iter parlamentare, in Commissione Giustizia a Montecitorio prosegue con discussioni ancora aperte che denotano che i tempi di approvazione si prospettano lunghi per l’approvazione della Riforma.

Il tutto avviene quando la Riforma Cartabia, incentrata, invece, sul regime dell’improcedibilità dei processi celebrati al di là dei tempi imposti deve ancora dispiegare i suoi effetti, visto che deve essere applicata nei procedimenti commessi a partire dal 2020.

Anche l’operatività del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, previsto dalla stessa Riforma Cartabia, ha subito ulteriori slittamenti e l’ultimo rinvio ha spostato l’avvio a ottobre 2027 per consentire il completamento delle misure organizzative e logistiche.

Il parere dei Giudici di Pace

Nondimeno, si ritiene che la Riforma in cantiere alla Camera dovrebbe valorizzare il ruolo svolto dalla “Giustizia Minore”, includendo anche i Giudici di Pace, che, in considerazione della attività giudiziaria ad essi demandata, costituiscono un effettivo quanto rilevante presidio di legalità sul territorio per il quale, grazie anche alle accresciute competenze, introdotte sempre dalla citata Riforma del 2022, si prevede un raddoppio del carico di lavoro, che avvicina i volumi a quelli dei Tribunali ordinari.

Ne consegue che il DDL in discussione, a parere degli esponenti della Confederazione dei GdP, presenta una lacuna significativa che amplia solo il numero di Tribunali ordinari e delle Procure della Repubblica, senza alcuna disposizione relativa agli uffici dei Giudici di Pace, sebbene gli stessi costituiscano un’articolazione fondamentale della “Giustizia di prossimità”, che si occupa ogni anno di oltre un milione e duecentomila procedimenti civili e circa 250 mila procedimenti penali.

Si legge nella Relazione depositata dalla Confederazione in Parlamento, che “la Riforma del 2012 non ha prodotto i risparmi attesi, né ha generato incrementi di produttività.

Al contrario, i costi a carico dei Comuni sono progressivamente aumentati a causa delle manutenzioni straordinarie, gli adeguamenti tecnologici, la sostituzione di attrezzature con la conseguenza che molti Enti locali versano oggi in una situazione di dissesto o pre-dissesto, che rendono insostenibile il mantenimento degli uffici del GdP”.

Il costo medio a carico dei Comuni virtuosi per i 199 uffici operanti sul territorio nazionale, viene stimato dall’Associazione tra i 40 e i 60 milioni di Euro all’anno, mentre lo Stato incassa per i procedimenti civili iscritti circa 50 milioni di euro di contributi unificati e 20 milioni di Euro l’anno di diritti.

Si tratta, comunque, di introiti destinati a raddoppiare con l’aumento delle competenze dei GdP, ma che non vengono devoluti ai Comuni che, in tal modo, mantengono aperti gli Uffici Giudiziari.

In conseguenza, l’Associazione denuncia una palese disparità di trattamento poiché “i cittadini dei Comuni che mantengono l’ufficio a proprie spese pagano le tasse come tutti gli altri, devono farsi carico, attraverso le finanze comunali, di un servizio che, al pari della salute e della sicurezza dovrebbe essere garantito dallo Stato che, per contro, incassa i proventi del servizio senza sostenerne i costi”.

Tra le proposte lanciate dall’Associazione, va segnalata quella che, in attuazione dell’art.116, co.3, della Costituzione, prevede la possibilità di attribuire alle Regioni, con legge dello Stato, l’organizzazione ed il funzionamento degli attuali Uffici esistenti, garantendo il trasferimento delle risorse necessarie.

In alternativa, si potrebbero restituire ai Comuni i diritti di cancelleria per i servizi che effettuano a proprie spese o distribuire agli stessi una quota del contributo unificato per coprire i costi di mantenimento degli Uffici.

Il parere delle Associazioni degli Industriali

Il documento depositato alla Camera dalla Confederazione si conclude con una provocazione sul significato del termine “giustizia minore” affermando che “Per chi chiede giustizia, la questione è sempre importante come altrettanto è importante l’effettività dell’Ordinamento” poiché “la giustizia minore in apparenza modesta, trascurabile per chi misura l’importanza delle cose dal loro valore economico, in realtà è la più preziosa perché e quella che tocca la vita quotidiana dei cittadini, quella a cui si rivolge chi non ha mezzi per sostenere lunghe cause davanti ai tribunali, quella che, se mancasse, lascerebbe intere Comunità prive della presenza stessa dello Stato”.(!!)

L’appello finale rivolto alla Camera è stato quello “di valutare la prossimità della giustizia come un presidio di legalità, segno tangibile della presenza dello Stato e della effettività del diritto di difesa, e come tale, non misurabile col bilancino del ragioniere a fronte dei costi da sostenere”.

Sulla medesima questione, la memoria presentata alla Camera dalle citate Associazioni degli Imprenditori sul DDL, esprime il punto di vista di Imprese e Cittadini, sempre sul tema della c.d. “prossimità della giustizia”, che riporta al centro dell’attenzione del Legislatore l’importanza del nesso tra un servizio Giustizia effettivo e la vicinanza dei presidi giudiziari al territorio.

Infatti, nel corso delle audizioni informali alla Camera sul DDL AC 2646, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, le principali organizzazioni economiche hanno depositato una memoria con il punto di vista degli utenti del servizio giustizia secondo cui il criterio fondamentale per la riorganizzazione della Giustizia, dovrebbe essere l’accesso alla Giustizia degli utenti.

“Ogni servizio pubblico esiste per soddisfare un interesse generale, per questa ragione la sua organizzazione dovrebbe essere valutata principalmente dalla prospettiva dei suoi destinatari, ossia dei cittadini ed Imprese, che devono attendere una sentenza a volte per anni e sostenere i costi dell’inefficienza del servizio, subendo il costo di capitali immobilizzati, investimenti ritardati, decisioni economiche e personali sospese in attesa della conclusione del giudizio”.

Ne costituisce un esempio palmare, come affermano i firmatari della memoria, il funzionamento del Tribunale di Bassano del Grappa che è peggiorato notevolmente dopo la revisione della geografia giudiziaria avvenuta nel 2012 atteso che la definizione dei procedimenti civili prima del 2012 era di due anni e mezzo in primo grado, mentre dopo l’accorpamento a Vicenza, i tempi sono saliti a sei anni.

L’istituzione del Tribunale della Pedemontana, invero, è stato salutato con favore dagli utenti, rappresentando un complessivo rafforzamento delle capacità del sistema giudiziario provinciale, con l’aumento del numero complessivo di Magistrati di circa 5/7 unità.

Pertanto, “se è vero che la digitalizzazione ha migliorato in parte il funzionamento della giustizia, – si legge nella nota -essa non ha tuttavia eliminato l’importanza della prossimità, come riconosciuto anche negli orientamenti europei (secondo i principi della CEPEJ) per una giustizia realmente accessibile.

Altro aspetto da non trascurare è “il ruolo del Tribunale come “infrastruttura istituzionale”: non solo un edificio in cui si celebrano i processi, ma una presenza visibile dello Stato per rendere effettiva la giurisdizione, con l’effetto di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, accrescere il senso di legalità e migliorare la sicurezza percepita”.

In un territorio ad elevata vocazione imprenditoriale, avere il Tribunale vicino significa anche garantire maggiore tutela dei crediti, migliore protezione dei rapporti economici, più efficace contrasto ai reati economici e maggiore attrattiva del territorio.

Ne costituisce esempio quello di una importante multinazionale straniera che ha rinunciato ad insediarsi nel bassanese proprio per la mancanza del Tribunale.

Pertanto, le Associazioni Imprenditoriali sottolineano al Legislatore l’importanza di accogliere le valutazioni tecniche di avvocati e magistrati ma di non trascurare il punto di vista di cittadini ed Imprese, siccome “destinatari finali del servizio pubblico e criterio ultimo attraverso il quale misurarne l’efficacia”.

Considerazioni finali

L’intera materia della redistribuzione sul territorio nazionale degli Uffici Giudiziari, sottoposta all’esame del Parlamento, va, tuttavia, affrontata alla luce delle modifiche intervenute nell’Amministrazione della Giustizia, delle sopravvenute necessità di colmare le lacune territoriali e, infine, tenendo conto dell’importanza che ha assunto l’informazione multimediale dei Cittadini oggetto di un acceso dibattito nel Paese.

Su quest’ultimo piano, una particolare attenzione va rivolta al problema della efficacia della Giustizia a risolvere i problemi della collettività sotto la pressante influenza dei massmedia qualunque assetto si voglia dare agli Uffici con la Riforma in cantiere.

Sul punto, secondo l’opinione condivisa dalla Dottrina prevalente, Olimpia Barresi, esperta del nuovo fenomeno (v. La giustizia penale allo specchio: verità processuale e punitive nell’era dei nuovi mass media) ha sostenuto che “Nel dibattito pubblico contemporaneo, il rapporto tra giustizia, informazione e opinione pubblica è diventato sempre più complesso. In particolare, si avvertono sempre maggiori tensioni tra la verità che si ricerca in un processo e le logiche del punitivismo mediatico, idonee a generare molteplici verità apparenti.

Pertanto, la studiosa sostiene che “sebbene il processo penale costituisca il luogo istituzionalmente deputato all’accertamento della responsabilità, secondo un sistema di regole volto a garantire il necessario equilibrio tra esigenze di accertamento e tutela dei diritti fondamentali, negli ultimi anni si è assistito a una progressiva espansione della dimensione mediatica della giustizia penale e, più specificamente, a una crescente esposizione pubblica delle vicende giudiziarie.

Tale fenomeno non è riconducibile soltanto alla tradizionale attività dei mezzi di informazione, ma si inserisce in un ecosistema comunicativo profondamente trasformato dalla diffusione dei mass media e delle nuove piattaforme digitali.

In questo contesto “il processo penale è divenuto un oggetto a “consumo pubblico”, spesso semplificato e spettacolarizzato, dove la complessità dell’accertamento probatorio viene ridotta a narrazioni polarizzate e immediate in particolare, la televisione, la stampa, i siti di informazione, i social network, i podcast e le piattaforme digitali hanno trasformato profondamente il modo in cui la collettività entra in contatto con la giustizia, generando, come conseguenza, la formazione di uno “spazio pubblico” nel quale il procedimento giudiziario viene discusso prima ancora che si sia concluso.

In questo scenario si accentua la tensione, ormai sempre più evidente, tra la verità processuale e le molteplici “verità mediatiche”, che si formano nell’ opinione pubblica attraverso dinamiche comunicative orientate alla rapidità della diffusione delle notizie, alla semplificazione dei fatti e al coinvolgimento delle logiche emotive dell’opinione collettiva.

Alla luce di tali premesse, l’analisi al rapporto tra giustizia penale e sistema mediatico, deve soffermarsi sui meccanismi e sugli strumenti attraverso i quali la comunicazione mediatica incide sulla rappresentazione del processo penale che finisce per influenzare la decisione dei Magistrati, Inquirenti o Giudicanti che siano

In particolare, la riflessione deve concentrarsi, senza pretese di esaustività, sulle ragioni per le quali l’informazione digitale ed i nuovi mass media riescano a esercitare un’influenza tanto incisiva sull’ informazione che riguardi vicende giudiziarie maggiormente suscettibili di amplificazione mediatica.

Muovendo dalla distinzione tra verità storica e verità processuale, l’analisi va svolta secondo una prospettiva interdisciplinare, giuridica e sociologica, che considera i mass media non come meri strumenti di diffusione delle informazioni, ma come principale protagonista nella produzione, rielaborazione e circolazione delle informazioni sulle vicende giudiziarie aperte o chiuse, comunque rese note al pubblico.

Da tali considerazioni, emerge come, in questi ultimi tempi, il rapporto tra giustizia penale e sistema mediatico sia attraversato da una tensione strutturale, nella quale la complessità degli accertamenti processuali si confronta con la logica semplificatrice e performativa della comunicazione pubblica.

In questo scenario, la verità processuale, già segnata da limiti epistemologici e da vincoli garantistici, risulta ulteriormente esposta a fenomeni di distorsione che ne condizionano la percezione sociale.

In tale dinamica, il processo mediatico, privo di vincoli procedurali e dominato dalla rapidità della suggestione, tende, comunque, a fornire proprie “verità”, anche laddove il processo penale non abbia ancora, o non possa avere, una risposta conclusiva e provoca una contrapposizione tra verità processuale e verità mediatica, che evidenzia la presenza di differenti modalità di costruzione e attribuzione di significato al reato.

In conclusione, il cortocircuito mediatico nel quale i fatti si contrappongono a ipotesi e a molteplici verità, evidenzia una crescente frattura tra la Giustizia, intesa come procedimento regolato da norme e garanzie, e la Giustizia mediatica quale rappresentazione pubblica della vicenda giudiziaria che imporrebbe, al contrario ,di riaffermare il ruolo costitutivo del limite, della complessità e del dubbio, che costituiscono elementi essenziali di un modello garantista che non si esaurisce nella narrazione del fatto, ma si realizza nella tutela dei diritti fondamentali di ogni individuo. Ne consegue che la difesa della verità processuale non attiene soltanto all’assetto tecnico del processo, ma investe la legittimazione stessa della funzione giurisdizionale, nella misura in cui essa si fonda sulla capacità del processo di preservare l’accertamento della responsabilità penale dalle logiche e dalle derive punitive proprie della comunicazione mediatica.

Mario Pavone