Il diritto d’asilo, la Costituzione e i soldi chiesti ai migranti – di Primo Fonti

Il Decreto 14 settembre 2023, a firma dei Ministri dell’interno, della giustizia  e dell’economia e delle finanze, composto di soli 5 articoli, introduce la possibilità per i richiedenti  la protezione internazionale di versare una “ garanzia finanziaria “ di euro 4.938,00, mediante “ fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa”  in sostituzione del trattenimento “ per il periodo massimo di quattro settimane ( 28 giorni) “ , che Prefetto del luogo ove è stata prestata  potrà escute qualora lo straniero si allontani indebitamente.

La misura della garanzia è ritenuta idonea in quanto capace di garantire la disponibilità di un alloggio, della somma occorrente per il rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari per almeno 28 giorni.

Si tratta del completamento del c.d. “ decreto Cutro”  approvato a seguito del naufragio di migranti nel febbraio u.s. che prevedeva la creazione di appositi centri  per  accelerare l’esame delle domande di asilo delle persone migranti provenienti da Paesi c.d. “ sicuri” dove si ritengono rispettate le libertà democratiche e i diritti umani ,( ma tra i Paesi “ sicuri” vi è anche  Tunisia e Nigeria dove sono numerose le denunce del mancato rispetto dei diritti umani ) , così da far presumere che non otterranno la protezione internazionale richiesta ,“ al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato”.

Se la domanda viene accolta il richiedente asilo viene trasferito in un centro di accoglienza; se, invece, viene respinta inizia la procedura di  rimpatrio ed escussa la garanzia il cui importo è destinato “all’entrata del bilancio dello Stato”.

Nel merito della misura occorre osservare, tra i tanti, alcuni punti critici:

E tutto questo nonostante l’art.10 della Costituzione per il quale “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”  che, però, non deve essere vessatoria.

Primo Fonti