Una “ferita” alla Costituzione -di Umberto Baldocchi
Vorrei porre una semplice domanda in contemporanea al fronte del SI ed a quello del NO, entrando, una volta tanto, nel merito della questione referendaria.
Premetto che la domanda è formulata da un “non addetto ai lavori” che semplicemente ha provato a collocare le modifiche della riforma Nordio entro il contesto della Costituzione vigente. Si tratta di questo: è possibile che nella riforma NORDIO si profili un conflitto tra i poteri disciplinari della nuova Alta Corte e le competenze di altri organi o anche le disposizioni enunciate altrove? Noto che negli ultimi giorni qualche costituzionalista ha cominciato ad ipotizzare alcune anomalie della riforma come l’istituzione di un giudice speciale in contrasto con l’ art. 102 della Costituzione o l’assenza della possibilità di appello contro le sentenze disciplinari davanti a un giudice altro come avviene oggi coi ricorsi presentati alle sezioni unite della Corte di Cassazione.
L’Alta Corte disciplinare, con le sue competenze disciplinari, appare decisamente il problema centrale. Essa ha assunto le competenze disciplinari che erano del CSM, e, molto “stranamente” non è presieduta dal Capo dello Stato, cioè da un organo supremo di garanzia super partes, ma da un membro eletto dalla Corte medesima, che può appartenere (e probabilmente apparterrà) ai membri laici designati dalla maggioranza politica. Esso è ora l’organo titolato ad irrogare le sanzioni disciplinari, e quindi, presumibilmente, l’ammonizione, la censura, la perdita di anzianità, la incapacità temporanea a incarichi direttivi, la sospensione, la rimozione, il trasferimento cautelare dei magistrati.
Il fatto è che però, mentre l’Alta Corte è titolare della giurisdizione disciplinare, entro il vigente art. 107, quello che contiene ancora la garanzia fondamentale della inamovibilità, sono contenute disposizioni che sembrano porre, nella formulazione attuale, problemi di compatibilità con i poteri sanzionatori della Corte medesima. L’art. 107 continua a stabilire ancora che i magistrati “non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura [nel testo Nordio “del rispettivo Consiglio”] adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso”. Cioè sospensioni trasferimenti e rimozioni devono passare ancora dal relativo CSM.
Incredibile! Il nuovo CSM dovrebbe dunque “decidere” sulle sanzioni già irrogate dall’Alta Corte oppure il suo potere decisionale dovrebbe riguardare solo la mobilità non legata a motivi disciplinari, ma ad altri motivi? Il testo purtroppo non dirime la questione, nemmeno con un piccolo inciso. Ed è impossibile che siano competenze dell’Alta Corte soltanto ammonizione, censura , perdita di anzianità, vale a dire ciò che non è legato al principio di inamovibilità.
Viene allora la tentazione di pensare “male”. Se vi fosse anche una sola di queste anomalie la “riforma” non sarebbe più una revisione costituzionale, ma uno “sbrego” alla Costituzione, un combinato disposto contraddittorio, che, rompendo la necessaria coerenza interna, lungi dall’essere tardivamente sanabile con problematici decreti attuativi, se non fosse possibile l’intervento interpretativo della Consulta, potrebbe aprire la strada ad un intervento emergenziale esterno di “risistemazione”, chissà magari anche ad una nuova piccola o grande Bicamerale che potrebbe mettere insieme alle questioni giudiziarie anche premierato e autonomia differenziata. In questo caso non una Bicamerale, ma un “cavallo di Troia”, piuttosto. Mi auguro che questo sia solo un cattivo pensiero e che mi sia sfuggito qualcosa di essenziale. Mi auguro sinceramente di essermi sbagliato. Però la separazione delle carriere sembra comunque ormai che sia davvero l’ultimo dei pensieri dei “riformatori”, una favola sempre meno adoperata e ascoltata.
Umberto Baldocchi









