Un riassunto sul referendum – di Michele Marino

Un riassunto sul referendum – di Michele Marino

Nel gran marasma mediatico, in/deformativo, provo a riassumere alcuni elementi in merito alla “chiamata alle armi” del 22 e 23 marzo ’26, presunte giornate storiche (innumerevoli quelle del governo in carica!):

1. Il voto referendario, in tal caso confermativo, è un “dono civico” che ci hanno lasciato i Padri costituenti, quale esercizio di un diritto costituzionalmente sancito come strumento di “democrazia diretta” (l’altro è la petizione popolare), attraverso il quale i cittadini hanno la facoltà di “legiferare” nel senso di far valere la propria opinione in sede di conferma o meno di una delibera delle assemblee legislative.

2. Votare Sì vuol dire confermare la legge costituzionale, già approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 253 in data 30/10/2025, concernente la revisione costituzionale di sette articoli in materia di ordinamento giudiziario: n. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Il referendum è necessario in quanto nell’iter parlamentare “rafforzato” (doppio esame e conseguente approvazione in entrambi i rami del Parlamento) il testo è stato approvato dalla maggioranza assoluta e non qualificata; non viene richiesto il quorum dei votanti, che occorre, invece, nella fattispecie del referendum abrogativo di una legge ordinaria dello Stato.

Votare No significa respingere la legge in questione. Quindi non significa approvare in toto l’operato del governo , ma può valere come ratifica della volontà governativa e della maggioranza parlamentare di riforma della Costituzione repubblicana.  Per maggiori info visitare il sito istituzionale del comune di Roncole (non www.governo.it che è meno dettagliato nel suo complesso e nelle singole voci).

3.  Si tratta di un referendum “tecnico” nel senso che è stato spiegato meglio da esponenti pro o contro dotati di preparazione giuridica e, nel contempo, compreso, approfondito e valutato da studiosi e professionisti del diritto nelle distinte argomentazioni, logiche, giuridiche, filosofiche di cultura politica e natura istituzionale, con specifico riferimento all’ordinamento giudiziario ed agli organi di rilievo costituzionale, dicasi Consiglio superiore della magistratura; la qual cosa dovrebbe indurre a pensare che non sarebbe una consultazione politica! Manco a dirlo … è avvenuto il contrario perché:

a) il potere politico alla guida della nazione ha voluto intestarsi sia la primogenitura che la titolarità effettiva del provvedimento, scavalcando il potere legislativo del Parlamento tant’è vero che la premier è “scesa in campo” a tempo pieno e con ogni mezzo di comunicazione possibile e immaginabile, quasi fosse un problema personale di vita o di morte. Mentre i partiti d’opposizione rispondono per le rime in modo compatto ed abbastanza aggressivo, politicizzando o meglio ideologizzando la consultazione prossima;

b) l’approvazione o il respingimento non provocheranno, indubbiamente, alcuna catastrofe, né capovolgimenti di regime, ma un cambiamento non irrilevante dell’ordinamento dello Stato italiano e della “Costituzione più bella del mondo” (così definita largamente dai docenti di diritto costituzionale comparato), dal momento che viene soppresso il CSM, Consiglio superiore della magistratura, modificata la carriera dei magistrati – separata tra pubblico ministero e giudicante – nonché delimitato uno dei poteri del Capo dello Stato, nella veste di presidente dell’organo di autogoverno della magistratura, di cui all’art. 87 Cost.

Nel merito dei vari punti oggetto del nostro esame abbiamo ascoltato le opposte posizioni di pensiero, bene o male esposte, nei numerosi servizi radiotelevisivi ed articoli di stampa. Personalmente, tengo a ribadire un solo elemento di riflessione e valutazione a carattere storico e statistico: è la prima volta – e speriamo davvero l’ultima – che una legge costituzionale viene approvata, assolutamente,  senza che ci sia stato un dibattito ed esame sui singoli articoli o almeno sul complesso del testo.

Questo dato di fatto, incontestabile, è particolarmente grave se si è a conoscenza della serietà e profondità dell’impegno profuso – 80 anni fa esattamente – dai Padri costituenti tra cui illustri giuristi e statisti del rango di Calamandrei, De Gasperi, Fanfani, Moro o Di Vittorio , giustamente convinti di tenere ben separati i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) in un giusto e doveroso equilibrio e bilanciamento, mentre il Parlamento viene, oggidì, svuotato della propria indipendenza e pienezza di competenze, nel caso di specie privato della propria essenza sostanziale, vitale e pragmatica che è il confronto tra le distinte opinioni e convinzioni.

Michele Marino