Referendum: verso il passato o la modernità? – di Umberto Baldocchi
Nella polemica quotidiana sul referendum giustizia c’è una assenza non rilevata: quella del ricorso alla storia, che forse potrebbe servire a rendere meno isterico e più concentrato sui problemi il confronto, come chiede molto opportunamente il Capo dello Stato. Nessuno dei sostenitori delle due tesi o dei pochissimi storici “accreditati” dai media ha sinora ricordato che la separazione delle carriere dei magistrati l’abbiamo già sperimentata in Italia ed è durata almeno un ottantennio, dal 1865 al 1948. “La carriera della Magistratura giudicante e del Ministero pubblico sono parallele e distinte”, recita l’art.152 della Legge Rattazzi del 13/11/1859 poi passata nell’ordinamento italiano con la normativa di unificazione del 1865. Solo la Costituzione repubblicana l’ha eliminata. Un bene o un male?
Per provare a rispondere può essere utile vedere come funzionava il sistema giudiziario del Regno d’Italia, pur con le dovute cautele necessarie per le analogie storiche, ma tenendo conto anche della straordinaria forza di inerzia delle strutture istituzionali e giuridiche. Una ricchissima, anche se ignorata, storiografia ha da tempo chiarito il funzionamento del sistema nell’ Italia ottocentesca. Sappiamo che purtroppo nel Regno d’Italia il sistema giudiziario è stato impiantato, in primo luogo, come parte integrante della struttura di governo e, solo in secondo luogo, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini. Lo affermò con chiarezza anche un costituzionalista dell’epoca: “Il magistrato non è che un delegato del potere esecutivo: il potere giudiziario non è che una funzione del governo, a lui spetta bensì il mantenimento dell’ordine e della giustizia, ma lo spirito che lo informa è o deve essere quello del governo” ( Attilio Brunialti, La funzione politica del potere giudiziario, in: “Archivio giuridico” 1870).
Purtroppo, le straordinarie debolezze di uno Stato unificatosi con modalità impreviste, improvvisate, anomale ed emergenziali ( molto diversamente da ciò che stava facendo la Germania) richiedevano che la magistratura nel suo complesso fosse non solo fedele al nuovo Stato, ma disponibile a sostenere l’indirizzo politico dominante. E dunque che scarsa o limitata fosse l’indipendenza del giudiziario. Come dimostrano apertamente del resto l’art. 120 del Decreto 6 dicembre 1865 che pone sotto l’alta sorveglianza del Ministro di Grazia e Giustizia tutte le corti, i tribunali e i giudici dello Stato e l’art. 156 che definisce il PM come rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria .
E’ impressionante notare come questo ruolo ambiguo, al contempo di tutela dell’ordine pubblico e della giustizia, sia ancora funzionante nella percezione diffusa oggi In Italia, quasi come nell’ Ottocento. “A te sbirro che hai fatto giustizia solo per chi non aveva niente!” gridano i contadini inferociti nella rivolta di Bronte in “Libertà” di Verga. “Vediamo se stavolta i giudici tengono in carcere o no il delinquente arrestato dalle forze dell’ordine”, grida nel 2026 l’uomo del popolo o il politico che parla per lui, forse talvolta pensando anche come lui. Nell’ immaginario popolare ottocentesco insomma il poliziotto, lo “sbirro”, di fatto ha il compito di fare “giustizia”, nella coscienza civica corrente il giudice soprattutto quello di tutelare l’ordine pubblico. Una confusione disastrosa e funesta di funzioni, che non ha assicurato né ordine pubblico né giustizia, né lo assicurerà ieri come oggi. Ma che c’entra la separazione delle carriere?
La risposta è semplice. Chi ha avuto occasione di consultare le carte processuali dei processi “eccellenti” dell’ Ottocento- per esempio quelle dei primi grandi processi di mafia- non può che aver notato che i processi ad imputati importanti hanno spesso percorsi anomali, caratterizzati da ritardi incredibili nell’ avvio delle indagini da parte dei magistrati requirenti, segnato da elementi a carico dell’imputato non introdotti subito in processo, da un gran numero di trasferimenti ( o “promozioni” con trasferimento) che stranamente colpiscono chi si occupa dell’indagine, pretori, questori, ispettori , carabinieri , da relazioni alterate, da sentenze di colpevolezza annullate in Cassazione per irregolarità formali e infine da assoluzioni finali per insufficienza di prove ad anni ormai dall’inizio del procedimento( Riferimento alle Carte del Processo Palizzolo per l’omicidio di Emanuele Notarbartolo del 1 febbraio 1893 avvenuto a Palermo, Carte giacenti presso Corte di Appello di Palermo e Corte di Assise di Bologna, il procedimento si aprì nel maggio 1893 a Palermo e si chiuse a Firenze nel luglio 1904, citate in P. Pezzino Mafia industria della violenza, La Nuova Italia, 1995).
E’ evidente che la combinazione di rilassatezza, negligenza e colpevolezza di questo modo di procedere è reso agevole dalla debolezza e manipolabilità di un sistema in cui attraverso dilazioni, pressioni, intimidazioni provenienti da un potere preponderante, in genere quello dei PM, ma non solo, l’operato dei giudici che cercano di decidere imparzialmente e liberamente è sottoposto a difficoltà ed ostacoli continui. Non dimentichiamo poi che all’epoca sono i PM che nei fatti decidono della carriera dei giudici, ben distinta e separata dalla loro. Sono i PM infatti che hanno il compito di fornire al ministro informazioni per le decisioni su carriera e disciplina dei giudici.
Il problema che emerge è quello della indipendenza effettiva (non di quella dichiarata) assicurata in teoria ai magistrati dalle deboli garanzie statutarie e nell’ Ottocento, una indipendenza messa in discussione, nell’ Ottocento, dalla divisione interna ai magistrati e persino dalla distinzione tra alta magistratura, che era all’epoca una articolazione della classe politica e magistratura ordinaria. La soluzione era quella di avere istituti e regole che rendessero effettivo il principio d indipendenza, non certo la divisione del corpo giudiziario.
I primi progressi in direzione di una più effettiva indipendenza vengono da una via che oggi ci può sembrare strana, quella dell’associazionismo giudiziario, certo all’epoca non organizzato in correnti e non dedito ad accordi spartitori. E’ del 1909 l’ AGMI la nascita della Associazione generale dei Magistrati Italiani , una associazione che nel primo dopoguerra spinse per ottenere più solide garanzie di indipendenza effettiva. Tra queste garanzie dovremmo forse includere nel 1921 anche l’elettività- voluta dal Ministro Rodinò- del CSM, composto allora da 10 magistrati di Cassazione eletti da tutto il corpo e da quattro professori di giurisprudenza dell’ Università di Roma. Giustamente l’associazionismo che promuoveva questa indipendenza dei giudici fu considerato una “bestia nera” dal fascismo, che avrebbe vietato anche questo associazionismo nel 1926. Ma quella degli istituti necessari all’indipendenza effettiva era la via del progresso nelle concrete condizioni italiane- molto lontane dagli altri paesi europei, da Francia e Gran Bretagna ad esempio- Di lì infatti ripartirono i nostri costituenti disegnando le strutture dell’ordine giudiziario.
Umberto Baldocchi









