L’Europa c’ha chiesto altro sulla separazione delle carriere – di Umberto Baldocchi
La stragrande maggioranza degli Stati europei, 22 su 27, ha nel suo sistema giudiziario l’istituto della separazione delle carriere. Perché allora non dovremmo “adeguarci all’ Europa” ed alle istituzioni che accomunano tante democrazie liberali? In realtà le istituzioni costituzionali , soprattutto le istituzioni giudiziarie , non sono istituzioni che si possano importare o adottare sulla base del criterio di maggior diffusione. Sulle istituzioni giudiziarie pesano secoli di storia che hanno conformato il giudiziario secondo tradizioni radicate nella cultura e nella società dei singoli Stati che non è agevole né talvolta utile mutare; non è un caso che Francia e Spagna, non proprio due piccolissimi Stati, siano quelli che hanno una separazione solo formale delle carriere insieme al Belgio, mentre le carriere unitarie accomunano Italia e Grecia. Nel costituzionalismo è sempre pericoloso poi copiare dagli altri, anche dai migliori. La Costituzione italiana non ha copiato, pur prendendo elementi e spunti da altre.
I trattati dell’UE, che opportunamente includono la materia penalistica nella sfera della cooperazione non in quella dell’ integrazione, e prevedono per essa direttive e non regolamenti, ci dicono che in campo giudiziario e penale le peculiarità nazionali devono essere salvaguardate. L art. 82 del TFUE recita infatti: “ Il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.” Le norme giudiziarie e penali possono dunque essere ravvicinate ma non livellate e omologate o tanto meno disapplicate. Il Parlamento e il Consiglio non possono produrre norme penali comuni. Un ravvicinamento può servire oggi per combattere il nuovo crimine transnazionale , il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale, il traffico illecito di stupefacenti o di armi, il riciclaggio e via dicendo.
Ma nessuna autorità europea può chiedere di unificare ordinamenti giudiziari o norme penali. Caso mai può chiedere altro ed ha chiesto altro. Ad esempio la Raccomandazione di una antica istituzione europea (la più antica tra quelle in vita), un po’ defilata e sottovalutata, ma importante per la tutela dei diritti umani e dello stato di diritto, come il Consiglio d’ Europa nella Recommendation Rec ( 2000) 19 on the role of public prosecution in the criminal justice system ( ruolo della pubblica accusa nel sistema di giustizia criminale)f ha richiamato i paesi europei tutti, a prescindere dalle strutture del giudiziario (carriere separate o no, PM subordinato all’esecutivo o no), a attivare azioni finalizzate a favorire una funzione dei pubblici ministeri come “ autorità pubbliche che, per conto della società e nell’interesse pubblico, assicurano l’applicazione della legge laddove la sua violazione comporta una sanzione criminale, tenendo conto tanto dei diritti dell’individuo quanto della necessaria efficienza del sistema di giustizia criminale”.
Non basta che vi sia un giudice terzo ed imparziale e poco conta persino che le carriere siano separate o unite, vi è qualcosa di più importante, di preliminare, per fare i conti col peso imbarazzante di una funzione pubblica che impone un compito che mette a rischio, in qualche misura, la logica, essere giudice (o meglio, svolgere una funzione giudiziaria). e essere parte in causa, al tempo stesso.
Ci dice il Consiglio d’ Europa al punto n. 18 della sopra citata Recommendation: “Laddove consentito dalla legislazione, gli Stati dovrebbero prendere misure per consentire che una medesima persona possa svolgere in successione i ruoli di pubblico ministero e quello di giudice e viceversa. Naturalmente tali mutamenti di funzione dovrebbero essere possibili soltanto su esplicita richiesta dell’interessato e col rispetto delle garanzie”.
Il problema delle garanzie non si risolve necessariamente separando le carriere. La separazione può non servire o può non bastare. Il fatto è che il PM, che dispone degli strumenti necessari all’accertamento dei fatti, deve essere tendenzialmente “parte imparziale”, una parte che tutela i diritti dell’accusato insieme all’efficacia del sistema, anche se qualcuno può sorridere forse di questo raffinato ossimoro. E viceversa è pericoloso un PM che sia puramente l’ “avvocato dell’accusa”, un cultore appunto dell’ accusa (in contrapposizione pura e “agonistica” quasi alla difesa) più che un cultore della verità da ricercare in modalità non precostituite attraverso il confronto di tutte le evidenze, utili o anche dannosa alla volontà di accusare.
E’ questo un pericolo oggi molto più forte di un ventennio fa ( all’epoca della preveggente Raccomandazione del Consiglio d’ Europa) e soprattutto di un secolo fa. Nell’ epoca delle fake news, della realtà virtuale, e delle emergenze permanenti e diffuse, nella “società dell’astrazione” o meglio “del rischio permanente” (cioè del Covid e della sua continuazione naturale che è la guerra globale),, il potere giudiziario finisce per diventare troppo spesso, e non solo in Italia, un mezzo essenziale di governo. Le masse impaurite e rabbiose, di una rabbia resa spietata dalla lunga paura, di Destra di Centro e di Sinistra, hanno troppo spesso bisogno di un colpevole ritenuto tale e non si interrogano certo pacatamente sulla fondatezza delle prove a carico. Basta la convinzione mediaticamente diffusa di averlo trovato. Non è solo la storia dei totalitarismi ma ormai anche delle democrazie liberali a mostrarci l’esigenza di utilizzare persino il processo per garantire la pubblica sicurezza “percepita”, come usa dire. Molte volte i governi democratici usano le condanne per evitare la impopolarità, magari per paura di disordini, una paura a prima vista comprensibile, ma anche una paura miserabile perché anteposta al vero timore, nobile e sapiente, che dovrebbe essere quello di commettere ingiustizia.
Quanto sia facile la discesa verso questa deriva del potere giudiziario ce lo spiega anche Alessandro Manzoni nella sua stupenda analisi dei processi agli untori accusati di aver diffuso la peste del 1628/30 , in un testo non a caso amato da una vittima delle persecuzioni penali e un difensore del garantismo come fu Enzo Tortora, sottoposto a processi in cui l’accusa aveva usato largamente le spudorate e grottesche “confessioni” di un pregiudicato collaboratore di giustizia. Enzo Tortora è stato una vittima, tra le tantissime, non delle carriere separate, ma della (in)cultura giudiziaria che vi è sempre in ogni accusa penale, quando essa è mossa dalla ricerca unilaterale della colpa, tanto più quando essa è sostenuta da una legislazione penale emergenziale coi suoi terribili mezzi suggestivi ( la promessa di impunità che altro non è che “tortura” psicologica). Il grande rischio è allora quello di sostituire la verosimiglianza alla verità, di usare la prima ( agevole da costruire perché unilaterale) come surrogato della seconda ( che invece richiede tempo, confronto di punti di vista ). Molto opportunamente si è osservato: “ Il Magistrato è colui che sanziona e punisce, ma lo fa sul presupposto di quella verità dei fatti e degli eventi, che è tenuto a ricercare al di là di ogni ragionevole dubbio. Non può prescindere da quest’ultima neppure nell’ intento di mettere in sicurezza e salvaguardare il contesto sociale da coloro che delinquono” (Domenico Galbiati, Il Magistrato e la verità, Politica Insieme 16 marzo 2026)
Scrive Manzoni nell’introduzione della sua ricerca storica: “Noi abbiamo cercato di far vedere…che quei giudici condannarono degli innocenti, che essi, con la più ferma persuasione della efficacia delle unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti; e che anzi, per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento , in mille forme, e da mille parti, con caratteri chiari allora come ora , come sempre, dovettero fare continui sforzi di ingegno, e ricorrere a espedienti, dei quali non potevano ignorare l’ingiustizia” (Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame, Bompiani, Milano, 1985, p. 4)
E’ ciò che rischia di succedere quando la procura si fa avvocato dell’accusa, persegue esclusivamente l’accusa sostituendo il verosimile al vero, i desideri di vendetta alla realtà, la cecità del furore punitivo alla lucidità intelligente della ragione critica e giudicante. E’ ciò che succede quando il PM abbandona quella cultura della giurisdizione che deve accomunare il giudice come il procuratore. Senza alcuna separazione o distinzione culturale. Questo ci ha chiesto l’Europa.
Umberto Baldocchi









