Le “precauzioni” della Costituzione – di Umberto Baldocchi

Le “precauzioni” della Costituzione – di Umberto Baldocchi

“Se gli uomini fossero angeli non occorrerebbe alcun governo.  Se fossero gli angeli a governare gli uomini, non ci sarebbe bisogno di controlli esterni o interni sul governo. Ma nel creare  un governo di uomini su altri uomini, la grande difficoltà sta in  questo : prima si deve mettere l governo in condizione di controllare  i governati e poi obbligarlo a controllare se sesso. Dipendenza da popolo:  questa è indubbiamente la fonte di controllo primaria su un governo, ma l’esperienza ha insegnato all’umanità  che sono necessarie altre precauzioni complementari”  (James Madison, Il Federalista, n. 51, 1788).

Questa è l’ispirazione e lo spirito di saggezza e di precauzione- che non è affatto un processo alle intenzioni!-  con cui è stata costruita la prima Costituzione moderna  quella federale americana del 1787, ed è lo spirito in cui sono state forgiate tutte le grandi costituzioni contemporanee. E’ il sano realismo che forgia istituzioni che pretendono di sfidare il tempo e di funzionare anche quando gli uomini avranno perso ogni saggezza e saranno dominati dalla follia.  E’ la Costituzione che ha addirittura forgiato una istituzione capace  di opporsi, l’unica capace per ora di opporsi,  al potere nichilista di  Donald Trump, cioè la Corte Suprema federale.

E’ quello che oggi deve valere anche per la Costituzione italiana, che ha ben provveduto a queste “precauzioni complementari” di cui non si deve privare. Nel dibattito sul referendum si è sostenuto invece da qualche parte che la magistratura debba astenersi da ogni invadenze nella sfera del governo, non avendo la legittimazione di un voto popolare. Non dovrebbe allora succedere che un potere come quello dei giudici  della Corte dei Conti possa bloccare o ritardare il progetto sul ponte di Messina, O che un Tribunale possa ostacolare lo spostamento dei migranti nei CPR albanesi.

James Madison spiega perfettamente   come stanno davvero le cose nel pensiero democratico e liberale. La divisione o separazione  dei poteri è essenziale, ma non basta. Madison si era reso conto dei limiti del governo confederale americano del 1783-1787. Sulla base dell’esperienza  turbinosa e traumatica del critical period  ( 1783-1787) Madison  aveva notato che “una mera linea di demarcazione , tracciata sulla pergamena,  che fissi  i limiti costituzionali  dei vari poteri  non è  una garanzia adeguata  contro  quegli eventuali abusi che potrebbero portare  a una concentrazione  dispotica  di tutti i potere dello Stato  nelle stesse mani”  ( James Madison , Il Federalista n. 48 ). Madison, come Hamilton e Jay ( i coautori dei saggi del Federalista pubblicati nel 1788), si era reso conto che ogni potere statale doveva essere non solo separato e indipendente dagli altri, ma doveva anche esser capace di esercitare  una funzione di freno sugli altri , necessaria ad impedire  la propria subordinazione  o la propria incorporazione entro poteri più forti.

“Non si era  prevista  barriera alcuna tra i diversi poteri”; questo il problema. Ecco perché si introdussero le “precauzioni complementari”,   i noti  “freni e contrappesi “ (checks and balances) a completamento della separazione dei poteri.  E’ naturale ed inevitabile infatti  – eccetto che per i sostenitori della assoluta solidità di ciò che è scritto sulla “pergamena” o per i sostenitori della illogicità di ipotizzare eventuali abusi di potere di governanti considerati come “angeli” incorruttibili –   che ogni potere tenda sempre a varcare i propri limiti, a debordare, se altri non intervengano a controllarlo e fermarlo. Per questo le interferenze controllate e costituzionalmente prestabilite tra i poteri sono provvidenziali e necessarie. Per questo sarebbe dannosa ogni riforma che mirasse non soltanto a controllare la magistratura ma anche solo ad arginare il ruolo di freno e di controllo di ogni magistratura, penale, civile, amministrativa sull’ operato dei governanti.

Il governo ha altri punti di forza che può benissimo, se ne è capace per forza propria,  far valere entro la cornice che la legge gli assegna. Non ha bisogno di alcun soccorso esterno che ne altererebbe la legittimazione e l’autorevolezza.

Umberto Baldocchi