L’avvocato pagato per spingere alla “remigrazione”? – di Primo Fonti
La notizia ha subito provocato la dura reazione dell’Organismo Congressuale Forense. Con un emendamento alla legge di conversione del D.L. “sicurezza” i partiti di maggioranza hanno proposto di introdurre una norma (l’art.30-bis) che prevede un compenso agli avvocati che assistano un cittadino straniero nel programma di rimpatrio volontario.
Dunque un compenso alla “ remigrazione“ dopo che il medesimo decreto aveva già escluso il diritto del migrante al gratuito patrocinio nelle cause intentate contro i provvedimenti di espulsione, sollevando non poche critiche.
La notizia offre l’occasione anche per alcune osservazioni, da un lato, di natura giuridica e, dall’altro, di cultura politica intesa nella sua accezione più estesa e comprensiva.
La norma si pone anzitutto in palese contrasto non solo con l’art.24 Cost. ( secondo cui, giova ricordare, che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento assicurando ai non abbienti i mezzi di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione), ma anche con i doveri deontologici che impongono all’avvocato di svolgere la propria attività professionale con lealtà nei confronti del cliente e di adempiere al mandato ricevuto nell’esclusivo interesse della parte assistita.
L’articolo 30-bis (Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti) – introdotto al Senato con l’emendamento alla legge di conversione del D.L. “sicurezza” – inserisce, il comma 3 bis, nell’art. 14-ter del Testo Unico immigrazione e prevede: “Al rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno di cui al comma 2.“
Si comprende così come la nuova norma incida negativamente sul diritto d’asilo e sulle politiche che lo dovrebbero garantire.
Quando si dimentica che il dovere di accoglienza nei confronti di coloro che chiedono protezione all’estero a causa di guerre e persecuzioni è garantito da accordi internazionali e dall’art.10 comma 3 della Costituzione, secondo cui “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” , il diritto d’asilo resta una mera petizione di principio.
Sul piano della cultura politica il legislatore dovrebbe orientare la riflessione sulla forte crisi demografica, sulla capacità di leggere e comprendere gli indicatori socio-economici uniformemente negativi, sulle politiche migratorie che dovrebbero privilegiare l’integrazione nella dimensione di un processo sociale avviato dal basso e sostenuto da una strategia pubblica di governo del fenomeno perseguito dall’alto.
Invece sempre il legislatore ignora ,per citarne solo alcuni tra i più significativi, i fattori economici e del mercato del lavoro, le politiche del welfare capaci di attutire le disuguaglianze di partenza, i sistemi educativi come fattori di ascensore sociale, il contrasto al razzismo e alla discriminazione.
Se poi si aggiunge l’incapacità di superare gli stereotipi basandosi sulla realtà dei fatti piuttosto che su paure diffuse, di riconoscere la dignità di chi fugge dalla povertà estrema e dalla guerra che spesso fomentiamo e finanziamo, si comprende così la genesi dell’art.30-bis.
Primo Fonti









