Ddl Zan: trovare l’equilibrio che manca – di Aldo Novellini

Ddl Zan: trovare l’equilibrio che manca – di Aldo Novellini

Di fronte alle preoccupazioni della Chiesa sul progetto di legge Zan, il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha finito per rispolverare davanti al Parlamento, la laicità dello Stato. Di che mandare in solluchero l’intera intellighenzia progressista, sempre all’erta dinanzi alle “ingerenze ecclesiastiche”. Forse bisognerebbe ricordare che nessuno più dei cattolici conosce la laicità: è inscritta addirittura nel Vangelo, “Date a Cesare ..”.

In realtà più che polemizzare sulle presunte ingerenze vaticane, meglio sarebbe soffermarsi su tutti gli aspetti della legge Zan e valutare, davvero laicamente, se non vi sia qualcosa da chiarire e da correggere. Intanto conviene partire dal testo, la cui parte principale riguarda la modifica gli articoli 604 bis e 604 ter del Codice penale aggiungendo, in tema di discriminazione e di odio, alle casistiche già esistenti relative all’etnia, alla razza e alla religione, nuove aggravanti connesse alla sessualità.

In particolare ci si riferisce – ne parla l’art. 1 – a discriminazioni riguardanti il sesso, “biologico o anagrafico”, il genere, definito come “manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative connesse al sesso”; l’orientamento sessuale, meglio specificato come “attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi”); l’identità di genere, intesa come “identificazione percepita e manifestata di sé in relaziona al genere, anche se non corrispondente al sesso, ..”.

Il tema dell’identità di genere, semplicemente percepita, frutto della più assoluta ed incontrollata soggettività personale, allarma le organizzazioni femministe che hanno messo in guardia dinanzi ad una norma costruita in questo modo. Meglio sarebbe eliminare questo riferimento che rischia di creare problemi a non finire.

Nell’art. 4 viene detto che “…sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. Piena libertà, dunque (e ci mancherebbe), di esprimere le proprie opinioni qualunque esse siano. Il punto è che le tematiche connesse alle discriminazioni sulla sessualità non sono soltanto riconducibili a faccende di opinione, ma possono avere anche qualche riflesso legislativo.

Forse bisognerebbe allora precisare che nel compimento di “atti discriminatori”, dal disegno di legge posti in alternativa a quelli “violenti”, non finiscano per ricadere alcune scelte del legislatore. Magari quelle contrarie alle adozioni da parte dei gay o cose similari, fino a dover ammettere la legalizzazione dell’utero in affitto poiché, in caso contrario, si configurerebbe un atto di discriminazione. Per come è congegnato, l’attuale testo fa sorgere in tal senso qualche dubbio: sarebbe quindi opportuno un approfondimento da parte del mondo giuridico per chiarire del tutto la questione.

Si potrebbe magari modificare la parte conclusiva dell’art. 4 parlando semplicemente di “concreto pericolo del compimento di atti di odio o di violenza con finalità di discriminazione”. A quel punto sarebbe del tutto esclusa qualsiasi invasione di campo sulla futura legislazione.

Come si vede, sia sotto questo profilo sia su quello, estremamente delicato, dell’identità di genere pare indispensabile giungere ad un miglior equilibrio della norma che, pur condivisibile nelle sue intenzioni, rischia altrimenti di creare più problemi di quanti ne contribuisca a risolvere.

Aldo Novellini

 

Pubblicato su Rinascita Popolare dell’Associazione i Popolari del Piemonte