La Consulta antiusura interviene sul decreto dignità a favore delle famiglie

La Consulta antiusura interviene sul decreto dignità a favore delle famiglie

La Consulta nazionale antiusura interviene nel dibattito in corso sul come aiutare chi è vittima della crisi e delle banche, oltre che degli usurai. Lo fa con un documento portata all’attenzione del mondo politico e del Governo, proponendo almeno cinque aree di intervento.

Stabilizzare il flusso dei fondi di garanzia; estendere alle famiglie le provvidenze ora previste per i soli soggetti economici; rendere veramente applicabili le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; intervenire sul fenomeno delle esecuzioni immobiliari; rafforzare le misure sul fronte del gioco d’azzardo.

Questi, in sintesi, gli obiettivi dei cinque emendamenti al “Decreto dignità” proposti dalla Consulta nazionale antiusura.

La loro formulazione tecnica è la seguente:
1)  trasferimento pari al 50 % delle somme inutilizzate annualmente dal fondo ex art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (e successive modificazioni) è alimentato il fondo per gli interventi ex art. 15 della medesima legge (prevenzione del ricorso all’usura).
2)  riconosciuta alle persone fisiche la possibilità di accedere alle provvidenze previste all’art. 14 della legge antiusura (Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura).
3) le Associazioni e le Fondazioni antiusura, che risultano abilitate dal ministero dell’Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell’usura, possono essere abilitate sia a costituire gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3) sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento.
4) in previsione di interventi rivolti a fronteggiare l’emergenza alloggiativa, sono sospese le esecuzioni immobiliari laddove esse riguardano famiglie prive di alternative per l’alloggio, anche ai fini dell’accesso a procedure di composizione della crisi mediante il ricorso alle leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 27 gennaio 2012, n. 3.
5) le persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d’azzardo che siano sottoposte a Protocollo diagnostico terapeutico e assistenziale, presso il Servizio sanitario nazionale o presso Servizio privato convenzionato, possono accedere alle misure dell’ art. 15 della legge 7 marzo 1996, n.108 se nel protocollo medesimo è inserito un piano di prevenzione dell’usura in accordo con Associazione o Fondazione antiusura riconosciuta dal ministero dell’Economia e delle Finanze.