Telefonini , antenne ed emissioni: le norme e la necessità di certezze

Telefonini , antenne ed emissioni: le norme e la necessità di certezze

L’avvento dell’era digitale ha portato con sé l’aumento esponenziale di sorgenti di campo elettrico ed elettromagnetico nei luoghi in cui viviamo: sulle nostre case, nei parchi e negli spazi pubblici, e persino nelle nostre tasche con i telefonini. Nell’assenza di informazioni certe e univoche circa gli effetti che questo fenomeno può produrre sulla nostra salute, la tendenza normativa prevalente è quella di avallare scelte protezionistiche di tipo cautelativo prendendo in considerazione anche casi in cui il nesso tra esposizione e malattia non sia stato ancora scientificamente accertato o escluso.

I primi passi verso la tutela normativa del diritto alla salute contro i possibili danni da inquinamento elettromagnetico risalgono all’ultimo decennio del secolo scorso. Nel 1992, la Conferenza Internazionale di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo formula per la prima volta il principio di precauzione stabilendo che “qualora esista il rischio di danni gravi e irreparabili, la mancanza di piena certezza scientifica non può costituire il pretesto per rinviare l’adozione di misure efficaci, anche non a costo zero, per la prevenzione del degrado ambientale”.

Sei anni dopo, sulla base di un’approfondita rassegna della letteratura in tema, l’ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione non-governativa formalmente riconosciuta dall’OMS, l’Organizzazione mondiale della sanità, pubblica il documento dal titolo “Guidelines for limiting exposure to time-variyng electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)” contenente linee guida periodicamente aggiornate e limiti di esposizione raccomandati. E’ riallacciandosi integralmente a tali linee guida che l’Unione Europea ha emanato la raccomandazione 1999/519/CE del 12 luglio, vero punto di svolta per l’avvio della riforma della legislazione italiana in materia.

Oggi, la legge italiana individua tre tipologie di soggetti interessati: coloro che si espongono a campi elettromagnetici per esigenze mediche, coloro che vi si espongono per esigenze lavorative ed il resto della popolazione.

Per i primi, la legge non prevede particolari limiti di dose per le onde non ionizzanti. In merito ai lavoratori, l’attuale disciplina deriva dal recepimento della direttiva 2004/40/CE, ma siamo in un momento di assestamento normativo. Il 26 giugno 2013 è stata infatti approvata la direttiva 2013/35/UE, con la quale è stata abrogata la precedente 2004/40/CE, e che l’Italia dovrà recepire entro il prossimo luglio.

Da un primo confronto tra le due direttive, emerge l’alleggerimento delle restrittività nel nuovo sistema di limiti di esposizione rispetto al precedente, tant’è che situazioni precedentemente destinate ad apparire fuori norma con il sistema di limiti tracciato dalla 2004/40 potranno, invece, risultare a norma anche con un ampio margine.
Per tutti gli altri aspetti, il punto di riferimento normativo è la legge 36/2001, che ha abrogato la legislazione precedente e fissa limiti di esposizione per le onde prodotte da sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi (impianti di telefonia mobile, stazioni radio etc.) indicando limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità.

I limiti di esposizione comprendono sia i valori dei campi elettrico ed elettromagnetico che non possono essere superati mai in alcun caso, sia quelli da non superare nei luoghi in cui è prevista una permanenza per più di 4 ore (cioè case, balconi, terrazzi, scuole ed altri luoghi o edifici adibiti al soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi).

I valori di attenzione sono misure di cautela che, in ottemperanza al principio di precauzione, mirano a proteggere contro i possibili effetti a lungo termine: sono, infatti, di norma più elevati rispetto ai limiti di esposizione.
Gli obiettivi di qualità, infine, sono quei valori che, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione, non possono essere superati negli impianti di futura installazione.

I valori di attenzione per le basse frequenze (0-100 kiloHertz) sono di 10 microTesta per il campo magnetico, e 5 kiloVolt per metro per il campo elettrico; e rispettivamente 3 microtesta e 5kiloVolt gli obiettivi di qualità. Per le alte frequenze (100 kiloHertz-300 GigaHertz), valori di attenzione e obiettivi di qualità coincidono: 0,16 Ampere per metro per il campo magnetico e 6 Volt per metro per il campo elettrico. Per i campi magnetici generati da reti non fisse (cellulari, scanner, apparecchi portatili etc.), invece, i valori di attenzione per il campo magnetico corrispondono a quelli fissati dalla raccomandazione UE 12 luglio 1999: 20 Volt per metro per telefonia mobile e ripetitori radiofonici e radiotelevisivi in onde corte, 40 Volt per metro per i ponti radio e 60 Volt per metro per i ripetitori radiofonici in onde medie.

La legge 36/2001 prevede inoltre sanzioni amministrative contro i possibili soggetti trasgressori o inadempienti e prescrive che tutti i prodotti commerciali che generano campi magnetici riportino l’indicazione dei valori di campo emessi durante l’utilizzo. Infine, è prevista l’istituzione di catasti nazionali e regionali degli elettrodi e degli impianti emittenti al fine di rendere conoscibili l’ubicazione delle sorgenti sul territorio nonché di permettere l’identificazione dei gestori degli impianti. Il catasto nazionale è stato istituito con decreto del Ministero dell’Ambiente solo nel 2014.

Chiara Abbasciano