L’INTERVISTA / Piero Persico (2)

RomaSettimanale.it torna ad incontrare il Giudice Pietro Persico già sentito per le vicende legate alla chiusura del Tribunale di Ostia dove il magistrato svolge la sua attività presso la sezione Civile. Il discorso in quell’occasione, infatti, aveva finito per allargarsi fino alla questione più generale del funzionamento della Giustizia e degli interventi necessari alla soluzione dei suoi annosi problemi. Con il magistrato abbiamo, così, affrontato anche i temi della “mediazione civile e commerciale” indicata a suo tempo come una “panacea” dei mali della Giustizia. Poi, invece, questo strumento di conciliazione è stato bocciato dalla Corte Costituzionale per un eccesso di delega esercitato da parte del Governo. In parole semplici, la mediazione era stata resa “obbligatoria” per una serie di questioni contemplate dal Codice Civile mentre il Parlamento non si era espresso in questi termini al momento di autorizzare l’Esecutivo a presentare la legge delega attuativa. Pietro Persico, tra le altre cose, è l’autore di una proposta di modifica del Codice di Procedura Civile. Questione su cui proseguiamo l’intervista con il magistrato.

La sua proposta vuole ridisegnare il Processo Civile. Può disegnarcela per grandi linee? So che Lei cerca di recuperare la cosiddetta “mediazione civile e commerciale” recentemente oggetto di bocciatura da parte della Corte Costituzionale, dopo che anche gli avvocati si sono scatenati contro l’introduzione dello strumento conciliativo.

“La proposta che ho elaborato, con il contributo dell’avvocato Milazzo, perché l’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli attori del sistema, parte dal presupposto che non si può rinunciare alla “giurisdizione”…

Cioè ci vuole sempre la presenza del Giudice…

“Si tratta di non rinunciare alla mediazione senza, per questo, rinunciare alla giustizia. Secondo la nostra proposta, il Giudice enuncerà il principio di diritto applicabile al caso di specie. Su questa base si avvierà la mediazione, salvo che una delle parti non vi rinunci, oppure un arbitrato svolto tra le parti da avvocati esperti nel settore. Altrimenti si svolgerà la causa vera e propria. Ne scaturisce un processo snello e veloce. In ogni caso basato sul principio di diritto enunciato dal magistrato ordinario che sovrintende al procedimento. Si tratta di sottolineare la volontarietà della mediazione. La Corte Costituzionale ha bocciato la legge che allargava l’istituto della mediazione per un eccesso di delega. Non a caso non ha toccato la mediazione su base volontaria. La scelta di adire questo istituto, pertanto, deve restare volontaria. Poi, deve essere disegnata per le parti una funzione più attiva. Ad esempio, con la raccolta e lo scambio delle prove…”.

Come nel sistema anglosassone…

“Certo. Qui si porta anche a un maggior chiarimento del rapporto tra cliente e avvocato. Perché il legale dovrà sottoscrivere un contratto in cui si definiscono anche la questione della conciliazione e della raccolta della prove. Gli avvocati delle due parti, poi, qualora non ci sia una possibilità di transazione, possono rivolgersi al giudice o avviare una mediazione ed ottenere così un titolo esecutivo. La mediazione, in ogni caso, avviene sempre sulla base di quella enunciazione di diritto iniziale cui mi riferivo prima. Non c’é insomma una mediazione disancorata dal diritto. E’ una cosa inventata già dai romani e, cioè, il rivolgersi al magistrato per ottenere il “principio di diritto”. Le parti, così, sono consapevoli del quadro di riferimento entro cui si colloca quel caso specifico. Non sono più possibili, o almeno diminuiscono i casi, della “forzatura” del cliente da parte degli avvocati. Oppure, dell’assecondare posizioni del cliente che non hanno un reale fondamento giuridico…”.

Lei vede in questo uno snellimento?

“Certamente. Noi, così, siamo in grado di concludere una causa in un paio di udienze di fronte al giudice. Il quale, al termine di questo procedimento, ha tutti gli elementi per dettare un’ordinanza o una sentenza nell’arco di sei mesi. Nel caso in cui il giudice lo ritenesse opportuno potrebbe nominare un Got ( Giudice onorario di tribunale), che di solito è un avvocato di grande esperienza, cui possono essere affidate ulteriori funzioni probatorie, consulenze tecniche. Oppure, può essere decisa una mediazione delegata utilizzando gli strumenti che già oggi la legge consente. Inoltre, potrebbe, se le parti sono d’accordo, essere accettata una clausola di arbitrato condotto da studi di avvocati specializzati. Se tutto ciò non dovesse bastare, si tornerà dal Giudice per una sentenza definitiva. Insomma un procedimento può considerarsi concluso in un anno. Al massimo, un anno e mezzo”.

Lei pone anche attenzione ai problemi dei costi della Giustizia

“La conciliazione potrebbe essere incoraggiata anche con lo scaglionamento del pagamento delle tasse nel tempo, prevedendo tariffe accessibili a tutti i cittadini…”.

E’ un po’ l’idea mi fai durare la causa più a lungo, mi paghi di più…

“In un certo senso. Altrimenti pago di più per avere un’ordinanza” de jure”. Altrimenti pago per la causa vera e propria. Il costo può invitare il cittadino a più miti consigli e a non imbarcarsi in lunghe liti giudiziarie per questioni di puntiglio infondate. Nel caso di un’eventuale condanna, si potrebbe prevedere il pagamento delle spese sostenute fino ad allora per non aver voluto risolvere prima la questione, pur avendo torto. Questo può essere un modo per evitare l’uso della Giustizia in modo solo da allungare i tempi. Bisogna contrastare tutto ciò, invece, perché mette in crisi l’intero sistema”.

Questo dovrebbe riguardare tutto il Civile?

“Tutte le materie ad eccezione dei provvedimenti d’urgenza quali sfratti per finita locazione e morosità, tutela del possesso, i vecchi ex 700, i sequestri conservativi e giudiziari. Infine, per le cause ereditarie. In quest’ ultimo caso, le parti hanno il dovere di produrre tutti i documenti attestanti la regolarità di tutti i beni in discussione. Nel caso in cui i beni, o parte di essi, non fossero suscettibili di sanatoria edilizia, o in contrasto con disposizioni di legge, si dà la facoltà agli eredi di mettersi in regola prima, facendosi certificare la regolarità urbanistica e, poi, si avvia la causa. Si deve, quindi, intervenire sul meccanismo perverso dell’art 309 per il quale il processo è rinviabile se le parti non partecipano o manca una o più comunicazioni”.

“Signore giudice, intanto, è stata eliminata la mediazione obbligatoria nel diritto del lavoro…”

La nostra proposta non entra nel merito di ambiti “speciali” del Diritto Civile che noi non tocchiamo. C’è da rilevare, però, che il progetto, semmai, recupera taluni aspetti della procedura “lavoro” proprio per snellire il procedimento ed accorciarne i tempi di durata”.

Non pensa che la struttura del sistema Giustizia abbia anche bisogno di più uomini e più mezzi?

“Se parte un meccanismo di questo genere, l’attuale organismo può rispondere alle esigenze di rinnovamento. Adesso, va verificata la disponibilità dei colleghi magistrati in questa direzione e degli avvocati. Tutti devono rendersi conto che questo nuovo modello di procedimento significa, sì, nel breve, lavorare intensamente, ma a regime si andrà più velocemente e, soprattutto, non si creerà arretrato”.

Intanto, però, ci sono migliaia di persone che hanno speso soldi per diventare mediatori e scoprono solo di aver buttato dei soldi…

“Deve essere approfondito meglio lo statuto del mediatore. Va chiarito il ruolo dell’Organismo cui oggi veniva demandata la responsabilità vera della mediazione. Dobbiamo andare oltre la questione della diligenza dell’operatore che, al momento, non risponde ai requisiti necessari richiesti dalla legge. Deve essere rivista l’interferenza tra mediazione e giurisdizione. Un’interferenza che rischiava di creare dei problemi, visto che la mediazione è più un intervento psicologico affinché le parti trovino un accordo. A mio avviso resta, in ogni caso, fondamentale la funzione di filtro iniziale che deve esser svolta dal Giudice e dagli avvocati”.

Intervista di Giancarlo Infante