Ferie non godute. Corte Europea: devono essere indennizzate

Ferie non godute. Corte Europea: devono essere indennizzate

Qualcuno è andato in ferie durante i mesi estivi e proprio in questi giorni sta rientrando a lavoro; altri, invece, hanno scelto un altro periodo dell’anno.

Proprio sul tema delle ferie si è espressa alcune settimane fa la Corte di giustizia europea attraverso una sentenza riguardante le ferie non godute. La Corte di Lussemburgo ha stabilito che un lavoratore che pone fine al proprio rapporto lavorativo ha diritto ad un’indennità finanziaria nel caso in cui non abbia potuto usufruire della totalità o di una parte delle ferie annuali retribuite.

Nella sentenza, riguardante la vicenda di un dipendente pubblico austriaco, la Corte fa riferimento alla direttiva 2003/88, secondo la quale ogni lavoratore deve beneficiare di almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, che costituiscono “un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione europea”. La direttiva prevede che quando cessa il rapporto di lavoro, e quindi non sia più possibile usufruire delle ferie annuali retribuite, il lavoratore abbia diritto ad un’indennità finanziaria per evitare che egli non possa riuscire in nessun modo (neanche in forma pecuniaria) a beneficiare di tale diritto.

A rivolgersi alla Corte di giustizia europea è stato il tribunale amministrativo di Vienna in merito alla causa che ha come protagonista un cittadino austriaco, dipendente pubblico della città di Vienna. Egli aveva smesso di lavorare su sua richiesta a partire dal 1° luglio del 2012, ma successivamente al pensionamento aveva chiesto al datore di lavoro il pagamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, sostenendo di essersi ammalato poco prima del pensionamento. La domanda di Maschek era stata respinta, con la motivazione che, in base alle norme sulla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, un lavoratore che di propria iniziativa pone fine al rapporto di lavoro non ha diritto alle indennità come quella richiesta.

La Corte ha spiegato inoltre che “il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”.

Andrea Pranovi